Contributi pubblici e diniego per tardiva rendicontazione: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Trentino-Alto Adige n. 108 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il diniego di erogazione di un contributo pubblico già concesso, fondato sull’asserito inadempimento del beneficiario agli obblighi di rendicontazione, involge una posizione di diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il riparto si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla prospettazione formale delle parti né al nomen iuris adottato dall’amministrazione. La giurisdizione amministrativa resta configurabile solo quando la mancata erogazione dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela, per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico. Il giudice adito, rilevato il difetto di giurisdizione, rimette la causa al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda.

Il Fatto

Un’azienda pubblica di servizi alla persona, gestore di una residenza per anziani, otteneva dalla Provincia autonoma di Bolzano la concessione di un contributo per l’acquisto di attrezzature sanitarie, ripartito in tre annualità. Per la quota relativa al 2021 presentava istanza di proroga della spesa e del termine di rendicontazione; l’Ufficio provinciale valutava positivamente l’istanza e disponeva il differimento di un anno.

Presentata la rendicontazione e chiesta la liquidazione, l’Ufficio negava il rimborso ritenendo la domanda di proroga tardiva. La ricorrente impugnava il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione della delibera giuntale, del divieto di aggravamento procedimentale, nonché eccesso di potere e lesione dell’affidamento. La Provincia eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla necessità di individuare la domanda effettivamente proposta e la situazione giuridica sottesa, richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla centralità del petitum sostanziale e della causa petendi. Rileva che oggetto del giudizio è il diniego di erogazione di un contributo, il cui fattore genetico risiede nell’omessa rendicontazione entro il termine previsto.

Si tratta, ad avviso del Tribunale, di omissione nella liquidazione riconducibile a un presunto inadempimento del beneficiario intervenuto dopo l’erogazione, e non di annullamento in autotutela o di revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico. Su questa distinzione si fonda il principio, richiamato dalla Cass., Sez. Un., ordinanza n. 16457 del 30/07/2020, secondo cui la decadenza del beneficiario per mancata osservanza degli obblighi condizionanti l’erogazione radica una posizione di diritto soggettivo.

Il Collegio respinge la tesi della ricorrente, che in memoria di replica aveva riqualificato l’oggetto del giudizio come atto conclusivo di un autonomo sub-procedimento di proroga. L’inequivoco tenore letterale dell’atto introduttivo, rivolto contro il diniego di liquidazione, e la natura meramente endoprocedimentale della ritualità dell’istanza di proroga confermano che le censure investono il solo diniego.

Richiamata la Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gennaio 2014, il Tribunale afferma che la soluzione si impone a prescindere dal nomen iuris impiegato dall’amministrazione, rilevando esclusivamente il prospettato inadempimento del beneficiario. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con assorbimento di ogni ulteriore questione di rito, e la rimessione della causa al giudice ordinario ex art. 11, comma 2, c.p.a., con riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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