Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel ricorso del Comune sul dimensionamento scolastico (TAR Sardegna n. 1042 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore del ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non può pronunciarsi sul merito della controversia in presenza della manifestata rinuncia all’interesse sostanziale alla decisione. La pronuncia in rito prescinde dall’esame delle censure di merito, ivi inclusi i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione dedotti avverso gli atti di dimensionamento della rete scolastica. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo all’esito in rito del giudizio.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 4/161 del 15 febbraio 2024, recante la programmazione della rete scolastica per l’anno 2024/2025, nella parte in cui incideva sull’assetto dell’istituzione scolastica insistente sul proprio territorio, con il rischio di perdita dell’autonomia dell’istituto comprensivo locale. Con motivi aggiunti, l’impugnazione era stata estesa alle delibere presupposte, ivi incluse le linee guida regionali e gli atti di approvazione preliminare del piano di dimensionamento.
Il Comune lamentava il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata considerazione delle specificità territoriali e demografiche e il rischio di dispersione scolastica. La Regione si era costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso e contestando la fondatezza delle censure. In vista dell’udienza di merito, il Comune aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione resa dal difensore del ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. Tale esito processuale discende dal principio dispositivo, in virtù del quale il giudice non può pronunciarsi sul merito della controversia in presenza della manifestata rinuncia all’interesse sostanziale alla decisione.
La pronuncia in rito ha assorbito ogni questione relativa alle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione e alle censure di merito. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare la fondatezza dei motivi di gravame.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando giusti motivi avuto riguardo all’esito in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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