Ottemperanza al giudicato civile e penalità di mora contro il Ministero (TAR Piemonte n. 671 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile, la rituale costituzione dell’Amministrazione che non svolga difese nel merito comporta l’applicazione del principio di non contestazione, con la conseguenza che i fatti costitutivi del diritto azionato devono ritenersi provati. Una volta accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore ritardo, nomina un commissario ad acta e fissa una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali su quanto ancora dovuto, con funzione sanzionatoria e sollecitatoria, ulteriore rispetto agli interessi già disposti nel titolo.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 317/2025, con la quale era stata riconosciuta in suo favore l’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il titolo, attestato conforme all’originale e notificato al Ministero a mezzo PEC, era rimasto ineseguito nonostante il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti dell’Amministrazione.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito. Il ricorrente ha quindi domandato l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la liquidazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, applicabile dal 28.02.2023 per effetto dell’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha eliminato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva. Il titolo è stato notificato al Ministero soccombente presso il domicilio reale e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Nel merito, l’Amministrazione, pur ritualmente costituita, non ha contestato i fatti. Il Collegio ha quindi applicato il principio di non contestazione desumibile dall’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 cod. proc. amm., ritenendo provati i fatti non specificamente contestati. Il ricorrente ha inoltre assolto l’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., comprovando il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Conseguentemente, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari della Direzione generale competente. Il compenso commissariale è stato escluso, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali.
È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto, in aggiunta a quelli già liquidati nel titolo, con dies a quo dalla notificazione della sentenza e dies ad quem dall’adempimento o dall’efficacia della nomina del commissario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, rilevata la serialità del contenzioso e delle inottemperanze.
Nota della Redazione
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