Ricalcolo del canone demaniale e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Toscana n. 108 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricalcolo del canone demaniale marittimo operato dall’Amministrazione in applicazione di una sopravvenuta pronuncia giurisdizionale che ha accertato la natura non pertinenziale dei beni in concessione sostituisce integralmente il provvedimento impositivo originario. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della domanda di annullamento di quest’ultimo, non residuando alcun vantaggio utile per il ricorrente. Sussiste invece il diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza, da porre a carico degli enti che le hanno percepite secondo la quantificazione operata dall’ente impositore. Le spese seguono la soccombenza virtuale, con condanna dell’Amministrazione che ha fondato l’originaria pretesa su un calcolo erroneo.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’ordine di introito emesso dal Comune il 28 dicembre 2021, con cui si richiedeva il pagamento di euro 81.055,93 oltre addizionale regionale di euro 20.263,98 per gli anni dal 2017 al 2021, in relazione a una concessione demaniale marittima assentita con licenza del 2003. La società ha chiesto anche l’accertamento del quantum dovuto a titolo di canone e il riconoscimento del diritto al rimborso o alla compensazione delle somme versate in eccesso.
Il ricorso si ricollega a un precedente contenzioso nel quale il Tribunale, con pronuncia confermata dal Consiglio di Stato, aveva sancito l’illegittimità dei precedenti ordini di introito per gli anni dal 2007 al 2013, fondati su un’errata quantificazione del canone che ricomprendeva come pertinenze le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale. Il Comune, costituitosi, ha eccepito l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, avendo rideterminato i canoni con provvedimento del 23 febbraio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che, in conseguenza del ricalcolo dei canoni dovuti dal 2017 al 2021 contenuto nella nota del 23 febbraio 2023, il canone originariamente quantificato è stato del tutto sostituito. Il nuovo calcolo applica la pronuncia del Consiglio di Stato che aveva accertato la natura non pertinenziale dei beni in concessione.
Da qui la declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse. Il provvedimento impugnato non è più in grado di arrecare alcun pregiudizio, essendo stato integralmente superato dall’atto sopravvenuto che ne ha rideterminato il contenuto economico.
Il Tribunale ha poi riconosciuto il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme versate in eccedenza. Il Comune aveva espressamente previsto che il rimborso fosse effettuato dall’Agenzia delle Entrate e dalla Regione Toscana per la parte relativa all’addizionale regionale, trasmettendo il provvedimento agli enti interessati. Il Collegio ha pertanto condannato l’Agenzia del Demanio e la Regione Toscana a procedere alla restituzione di quanto percepito in eccedenza, sulla base dei conteggi dell’ente impositore, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Sul regime delle spese il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico del Comune, risultando riconosciuta l’erroneità del calcolo originario, e compensandole nei confronti dell’Agenzia del Demanio, costituitasi solo formalmente. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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