Contributi radio locali: certificazione INPGI non copre periodi futuri (TAR Lazio n. 3575 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPGI, al pari del DURC, non estende il proprio valore certificativo ai periodi successivi alla sua emissione. La circolare interpretativa dell’ente previdenziale, per sua natura, è inidonea a conferire all’attestazione un’efficacia retroattiva o proiettata nel futuro. Nel procedimento di concessione dei contributi ex d.P.R. n. 146/2017, la certificazione risalente a data anteriore al periodo di riferimento della domanda non ne copre i mesi successivi. Il provvedimento plurimotivato si sorregge, in sede giurisdizionale, sulla legittimità di una sola delle ragioni espresse: il rigetto delle doglianze avverso quella ragione rende superfluo l’esame delle censure relative alle altre.

Il Fatto

La ricorrente, esercente radiodiffusione sonora in ambito locale, ha presentato domanda per i contributi relativi all’annualità 2023 ai sensi del d.P.R. n. 146/2017. In sede istruttoria il Ministero ha rappresentato criticità sul rapporto contrattuale e sulla posizione previdenziale di alcuni dipendenti. All’esito dell’interlocuzione, l’amministrazione ha rilevato che il certificato di regolarità contributiva della gestione ex INPGI, risalente al febbraio 2022, non era valido per la domanda 2023, non coprendo il periodo febbraio-giugno 2022, e che i permessi non retribuiti accordati sarebbero stati qualificabili come aspettativa facoltativa, non conteggiabili ai fini del requisito occupazionale. La domanda è stata quindi dichiarata inammissibile e la ricorrente ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non si discosta da quanto già osservato in sede cautelare, dove si è affermato che la circolare interpretativa INPGI n. 6 del 31 ottobre 2017, per sua natura, appare inidonea a conferire all’attestazione rilasciata dall’ente previdenziale valore certificativo della regolarità contributiva per periodi successivi al momento della sua emissione. Il richiamo alla circolare n. 6/2017 non vale dunque a dilatare temporalmente l’efficacia del certificato.

La tesi dell’amministrazione viene condivisa: una certificazione non può attestare la regolarità contributiva per il futuro, in particolare per il periodo compreso tra febbraio e giugno 2022, indipendentemente dal periodo di validità formale previsto. Il valore dell’attestazione resta circoscritto al momento in cui è stata resa, senza proiezione sui mesi successivi.

Su questa base il ricorso è respinto. Il Collegio dichiara di non dover scrutinare la censura relativa alle assenze non retribuite dei dipendenti, poiché l’esclusione è stata disposta con provvedimento plurimotivato. Viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui per sorreggere l’atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse: il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame delle censure relative alle altre parti del provvedimento.

Il giudice, ritiene infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi posti a base dell’atto, idoneo di per sé a sostenerne la legittimità, e respinge il ricorso su tale sola base, con assorbimento delle doglianze dedotte avverso gli altri capi, indipendentemente dall’ordine dei motivi e per la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle ulteriori censure.

Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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