Cessazione della materia del contendere su annotazione ANAC nel casellario contratti pubblici (TAR Lazio n. 3576 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici va definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando l’Autorità, in corso di giudizio, abbia integralmente riformulato l’annotazione in senso satisfattivo dell’interesse del ricorrente. Le rettifiche adottate dall’Amministrazione prima della decisione fanno venir meno l’interesse alla pronuncia e integrano le condizioni previste dall’art. 34, comma 5, c.p.a. La declaratoria presuppone che la pretesa risulti oggettivamente realizzata per effetto del nuovo esercizio del potere, non essendo sufficiente la mera deduzione difensiva. Il venir meno dell’interesse impone, di regola, la compensazione delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato quando l’integrazione sia intervenuta solo in pendenza del giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti — un professionista e il suo studio associato — hanno impugnato la nota con cui l’ANAC aveva disposto l’inserimento nel casellario informatico dei contratti pubblici della risoluzione contrattuale adottata dalla stazione appaltante per il servizio di direzione lavori di un complesso scolastico. L’annotazione era stata originariamente archiviata dall’Autorità, che poi ha riavviato il procedimento su sollecitazione della stazione appaltante.
I ricorrenti hanno contestato sia i vizi derivati dal provvedimento di risoluzione, sia quelli propri dell’iscrizione: la mancata audizione e l’omessa indicazione della tardività della risoluzione e dei giudizi civili pendenti. Nel corso del giudizio l’ANAC ha integrato l’annotazione con gli elementi richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che i ricorrenti, con la memoria del 6 febbraio 2026, hanno dichiarato che le rettifiche apportate dall’ANAC al testo dell’annotazione sono pienamente satisfattive del loro interesse, senza che ne derivi lesione all’immagine. La causa può quindi essere definita con la presa d’atto della volontà delle parti di non proseguire il giudizio.
Tale conclusione rende superfluo l’esame della richiesta di riunione con il giudizio promosso dalla stazione appaltante avverso il provvedimento di archiviazione, comunque discusso alla medesima udienza e destinato a una dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto al merito, il Tribunale rileva che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata perché le rettifiche effettuate il 22 dicembre 2025 hanno realizzato l’interesse sostanziale dei ricorrenti, così integrandosi le condizioni previste dall’art. 34, comma 5, c.p.a. Il nuovo esercizio del potere amministrativo ha inciso direttamente sul contenuto dell’annotazione, eliminando i profili di doglianza.
Sulla regolazione delle spese, il Collegio tiene conto dell’andamento complessivo della vicenda procedimentale e processuale e dispone l’integrale compensazione tra le parti. Fa salvo il rimborso del contributo unificato ai ricorrenti da parte dell’ANAC, poiché l’integrazione dell’annotazione è avvenuta solo in corso di giudizio.
Nota della Redazione
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