Il payback sui dispositivi medici è atto vincolato: la giurisdizione spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13019 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, che non lede l’affidamento degli operatori: le imprese fornitrici erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano. L’attività demandata alle regioni e province autonome dai provvedimenti attuativi ha natura meramente ricognitiva ed esecutiva, priva di margini di discrezionalità anche tecnica. Ne consegue che, avverso i provvedimenti regionali di ripiano, la situazione giuridica azionata è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non al giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e gli accordi con i quali, a decorrere dal 2022, è stata data attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015. Con ricorsi per motivi aggiunti, la società ha altresì gravato i provvedimenti con cui una regione ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano, determinando gli importi dovuti. La ricorrente ha dedotto la natura retroattiva della fissazione dei tetti, la lesione dell’affidamento e l’illegittimità derivata da presunti vizi di costituzionalità delle norme di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la ricostruzione normativa, evidenzia come il sistema del payback sui dispositivi medici fosse noto agli operatori sin dall’entrata in vigore della disciplina del 2015. La fissazione del tetto di spesa nazionale nella misura del 4,4% e la previsione di un concorso delle aziende al ripiano erano elementi già determinati, sicché le imprese non potevano fare affidamento sulla conservazione integrale dei margini di guadagno. La successiva determinazione dei tetti regionali nella stessa misura del tetto nazionale non integra una lesione del legittimo affidamento né un vulnus ai principi di irretroattività.
Con specifico riferimento alle censure relative all’evidenza pubblica, il TAR rileva che il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori, senza incidere sull’esito delle gare, sull’entità delle forniture o sui prezzi contrattuali. Il meccanismo non altera l’equilibrio economico delle procedure di affidamento, ma costituisce una compartecipazione alla spesa sanitaria già prevedibile al momento dell’offerta.
Quanto ai ricorsi per motivi aggiunti, il Collegio li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione. L’attività regionale si sostanzia in un accertamento tecnico-contabile del fatturato e nella conseguente applicazione matematica di percentuali fissate dalla legge. Il provvedimento regionale, ancorché formalmente definito tale, non è espressione di potere autoritativo, ma si limita a recepire dati certificati a monte, instaurando un rapporto obbligatorio da cui discendono posizioni di diritto soggettivo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la controversia va devoluta al giudice ordinario.
Il ricorso principale è respinto; i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili, con facoltà di riassunzione ex art. 11 c.p.a. dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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