Esclusione contributi matrimonio per documentazione incompleta senza controinteressati se ricorso tardivo (TAR Lazio n. 14588 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione dell’elenco delle domande non ammissibili, ai sensi dell’art. 5, comma 4, dell’avviso pubblico, ha valore di notifica individuale e fa decorrere il termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione. Il ricorso avverso l’esclusione da un contributo a fondo limitato deve essere notificato ad almeno un controinteressato, individuato nel soggetto che, in caso di accoglimento, potrebbe perdere il beneficio concesso. Nel merito, la documentazione di spesa allegata all’istanza deve essere completa e idonea: lo screenshot del bonifico non costituisce valida ricevuta di pagamento se non consente di evincere la banca, il titolare del conto e la riferibilità alla fattura.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la determinazione con cui la Regione Lazio aveva dichiarato l’inammissibilità della sua domanda di contributo, presentata ai sensi dell’Avviso pubblico “Nel Lazio con Amore”, che prevedeva contributi fino a 2.000 euro per le spese di matrimonio o unione civile celebrate nel 2022. L’esclusione era stata disposta per la mancata allegazione di idonea documentazione di spesa: il ricorrente aveva inserito lo screenshot del bonifico incollandolo sulla fattura, non potendo allegare più di un documento.

L’Amministrazione si costituiva eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità per mancata notificazione ad almeno un controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Il provvedimento che approvava l’elenco delle domande inammissibili era stato pubblicato in data 09.02.2023, con valore di notifica ai sensi dell’art. 5, comma 4, dell’Avviso, mentre il ricorso era stato notificato solo il 17.04.2023, oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

Il ricorso è stato altresì dichiarato inammissibile per mancata notificazione ad alcun controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Tali soggetti vanno individuati in coloro che, in caso di esito positivo del gravame, potrebbero perdere il contributo, trattandosi di risorse a fondo limitato da erogare in ordine cronologico.

Quanto al merito, il Collegio ha comunque ritenuto il ricorso infondato. Lo screenshot del bonifico non è un idoneo documento di spesa, poiché non consente di evincere la banca presso cui è incardinata la provvista, né il titolare del conto che ha effettuato il pagamento, né se l’operazione si riferisca alla fattura allegata. L’istanza, compilata nel rispetto del principio di autoresponsabilità, è stata pertanto legittimamente dichiarata inammissibile.

Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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