Dipendenza da causa di servizio e sindacato esterno del giudice amministrativo (TAR Piemonte n. 152 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità richiede l’allegazione e la documentazione di specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, idonei a incidere in maniera determinante sul manifestarsi della patologia, quantomeno sul piano concausale. Non rilevano circostanze e condizioni generiche, quali gli inevitabili disagi, le fatiche e i momenti di stress che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Ne consegue una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell’organo tecnico.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa con cui, in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate — protrusioni cervico-dorso-lombari — con conseguente diniego dell’equo indennizzo. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza, oltre alla condanna dell’Amministrazione alla corresponsione del beneficio.

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si lamenta il difetto di istruttoria del provvedimento e del parere cui rinvia, con motivazione ritenuta apodittica e stereotipata. Il Ministero della Difesa si è costituito, controdeducendo e invocando la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso, escludendo che le censure di carenza motivazionale e di superficialità del giudizio del Comitato abbiano pregio. Richiama il principio per cui, ai fini del riconoscimento, occorre allegare episodi di servizio gravosi ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, non potendo rilevare disagi e fatiche riconducibili al rischio ordinario della prestazione.

Il Collegio qualifica il giudizio del Comitato come manifestazione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli casi di illogicità, irrazionalità o erroneità dei presupposti. Al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni tratte, mentre l’accertamento del nesso causale costituisce attività di merito tecnico riservata all’organo di verifica.

Nel caso concreto, il ricorrente ha enfatizzato la gravità dell’attività svolta — brande, campi d’arma, missioni all’estero, equipaggiamento pesante — senza allegare circostanze straordinarie non valutate. Tali fattori appaiono compatibili con l’impegno ordinario del percorso militare intrapreso. Manca, in particolare, l’allegazione di fatti esorbitanti e l’evidenziazione di un’efficienza concausale delle sollecitazioni, che non si fondi sull’inversione logica dell’impossibilità di altra causa.

La consulenza tecnica di parte, secondo il Tribunale, non è idonea a sovvertire le conclusioni del Comitato, poiché la riconducibilità delle cause produttive dell’infermità al servizio esige una verifica connotata da certezza o alto grado di credibilità logica e razionale. Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il Comitato dichiara di aver esaminato tutti i precedenti di servizio, e tale valutazione trova conferma nelle stesse allegazioni del ricorso, che descrivono circostanze normali e comuni. Gli atti impugnati sono pertanto esenti dalle illegittimità dedotte e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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