Revisione prezzi esclusa per plurime proroghe qualificate come rinnovo (TAR Sicilia n. 500 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase esecutiva del contratto di fornitura la cognizione del giudice amministrativo si estende dall’atto al rapporto, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sul procedimento amministrativo, incluso l’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La protrazione del rapporto qualificabile come proroga consente la revisione dei prezzi di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, ove prevista dal disciplinare. Non integra però proroga, ma rinnovo, la prosecuzione del rapporto caratterizzata da plurime proroghe di durata eccedente quella stabilita dalla lex specialis e anticipata da una minima attività di consultazione, con conseguente esclusione della revisione per i periodi ulteriori rispetto all’originaria durata del contratto. Il diniego di revisione è illegittimo, per difetto di motivazione, se riferito al periodo di vigenza dell’originario affidamento e basato esclusivamente sulla disponibilità della parte a proseguire alle medesime condizioni contrattuali.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria del lotto n. 17 di una procedura aperta bandita dalla struttura sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, ha impugnato la nota con cui l’amministrazione ha rigettato la propria istanza di revisione dei prezzi. L’art. 13 del disciplinare di gara aveva previsto espressamente tale possibilità, in conformità all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006.

Il contratto era stato prorogato più volte e la società, con pec dell’1.8.2024, aveva chiesto la revisione dei prezzi dal 1.7.2019, ricevendo il diniego impugnato. La struttura sanitaria ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto originario di interesse e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendone il rigetto nel merito. Il ricorso si fonda su due motivi: violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e violazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 13 del disciplinare, con eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni in rito. Quanto al difetto originario di interesse, ha osservato che la previsione di un corrispettivo fisso nella delibera di proroga non impedisce di per sé la revisione, poiché essa non dispone per le annualità precedenti e assolve a una funzione contabile, utilizzando come riferimento quanto già pattuito. Quanto all’improcedibilità, il mero riavvio dell’istruttoria non fa venir meno l’interesse, in assenza di un atto di secondo grado che elimini quello impugnato, di indubbio tenore lesivo.

Il primo motivo è stato rigettato. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento del giudice di appello secondo cui il procedimento di revisione dei prezzi si colloca nella fase esecutiva del contratto, rientrando nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, c.p.a. Trattandosi di vicenda afferente al momento paritetico dell’esecuzione, risulta improprio il richiamo alle disposizioni sul procedimento amministrativo, incluso l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, dovendo trovare applicazione le norme civilistiche per effetto dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/1990. La cognizione del giudice si estende così dall’atto al rapporto, rendendo inappropriato un approccio puramente impugnatorio incentrato sui vizi formali.

Il secondo motivo è stato accolto parzialmente. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza sulla revisione dei prezzi, che mira a garantire l’equilibrio dinamico del sinallagma contrattuale nei rapporti di durata, con il limite di non poter modificare il prezzo originario a vantaggio di una sola parte. L’istituto è riconoscibile in caso di proroga in senso stretto, escluso quando vi sia stata una pur minima attività di rinegoziazione, dovendosi in tal caso parlare di rinnovo.

Nel caso concreto il disciplinare prevedeva la facoltà di proroga tecnica per un solo ulteriore semestre. Le proroghe disposte si sono invece rivelate plurime e di durata ben superiore al limite semestrale, oltre che anticipate da una minima fase di consultazione. Tali elementi sono sufficienti a qualificarle come atti rinnovativi del contratto originario, con conseguente inapplicabilità della revisione per i periodi eccedenti l’originaria durata, ovvero oltre il 2021.

Per il biennio 2019-2021, invece, vigeva l’originario affidamento. Il diniego impugnato si è basato esclusivamente sulla disponibilità della società a proseguire alle medesime condizioni, senza nulla argomentare sulle ragioni dell’esclusione della revisione per tale periodo. Il provvedimento è quindi illegittimo in parte qua, con obbligo della struttura sanitaria di pronunciarsi nuovamente. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati e le spese compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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