Estinzione del giudizio per rinuncia successiva al riesame ex art 56 (TAR Lazio n. 8246 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, depositata ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio quando sopravvenga un provvedimento che sostituisce integralmente quello impugnato e che elida l’interesse alla decisione. In tal caso il giudice dichiara l’estinzione senza esaminare il merito, potendo compensare le spese di lite qualora le sopravvenienze abbiano legittimamente indotto la parte a rinunciare.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato una serie di provvedimenti del GSE riguardanti la decadenza dal diritto agli incentivi per i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), relativamente a una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC). La società aveva inoltre presentato un’istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni).

Nelle more del giudizio, il GSE ha rigettato tale istanza con un provvedimento che sostituiva integralmente quello originariamente impugnato. A questo punto la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, notificato ritualmente alla controparte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto che il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame aveva sostituito in toto il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, facendo venire meno l’interesse alla definizione della causa. La rinuncia, depositata nelle forme prescritte dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., ha pertanto determinato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il TAR ha rilevato che la sopravvenienza del nuovo provvedimento del GSE aveva reso oggettivamente priva di utilità la prosecuzione del giudizio, configurandosi un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di estinzione è stata quindi pronunciata senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, ravvisando giusti motivi nella circostanza che le sopravvenienze normative e provvedimentali avevano indotto la società a rinunciare al giudizio. La pronuncia è stata resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, con ordinanza ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *