Soccorso istruttorio per integrare la cauzione provvisoria dopo la scadenza dell’offerta (TAR Lazio n. 3963 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio non consente di integrare l’importo della garanzia provvisoria dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. La cauzione può dirsi preesistente, e dunque sanabile, solo per l’importo originariamente versato: l’integrazione successiva costituisce una modificazione della documentazione di gara, preclusa dai principi di immodificabilità dell’offerta, di par condicio e di autoresponsabilità del concorrente. Non è ammesso un soccorso istruttorio di doppio grado volto a colmare la carenza della cauzione, né può invocarsi un errore scusabile quando la lex specialis riservi all’ente concedente l’individuazione delle riduzioni applicabili. Ne consegue l’esclusione del concorrente e, in accoglimento della domanda, l’inefficacia del contratto stipulato e il subentro dell’offerente pretermesso per la durata originaria della concessione.
Il Fatto
Una società di ristorazione collettiva partecipava, classificandosi seconda, a una procedura aperta indetta da una società a prevalente capitale pubblico per l’affidamento in concessione del servizio di gestione mensa e bar presso la propria sede. L’aggiudicazione veniva disposta in favore della controinteressata. La ricorrente impugnava la determinazione di aggiudicazione e gli atti di gara, articolando sette motivi e chiedendo anche l’ostensione dei giustificativi dell’anomalia.
Nel corso del giudizio l’ente concedente sospendeva l’aggiudicazione per una verifica sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e poi la confermava con una nuova determinazione. La ricorrente proponeva due successivi ricorsi per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti e, in via principale, l’inefficacia del contratto e il subentro nella concessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo, incentrato sulla duplicazione del soccorso istruttorio. La stazione appaltante aveva dapprima chiesto alla controinteressata di attestare il possesso dei titoli per la riduzione della garanzia; ricevuta la dichiarazione, aveva ritenuto che l’importo versato fosse carente e aveva invitato la concorrente a integrare la cauzione, con versamento intervenuto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il Tribunale distingue il profilo del soccorso di doppio grado da quello dell’integrabilità della cauzione. Anche prescindendo dal primo, il disciplinare ammette ulteriori precisazioni solo per il caso di dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta. L’integrazione dell’importo della cauzione non è una precisazione, ma una vera e propria integrazione documentale.
La decisione richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, secondo cui la sanabilità delle irregolarità della cauzione provvisoria resta ammessa entro il termine di presentazione delle offerte. Il soccorso istruttorio, ispirato alla buona fede e al favor partecipationis, non può infatti consentire al concorrente di sanare ex post violazioni della lex specialis previste a pena di esclusione, né di formare atti dopo la scadenza del termine, senza ledere l’immodificabilità dell’offerta e la par condicio.
Il Collegio esclude inoltre l’errore scusabile: il richiamo generico alle riduzioni del codice doveva essere letto alla luce delle indicazioni specifiche del disciplinare, che rimette all’ente concedente l’individuazione delle riduzioni applicabili, laddove la controinteressata aveva operato una decurtazione unilaterale pari all’importo massimo. Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento dei restanti.
In accoglimento della domanda, il Tribunale dichiara l’inefficacia del contratto stipulato dall’aggiudicataria e dispone il subentro della ricorrente, previo riscontro dei requisiti, per un periodo corrispondente a quello originariamente previsto. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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