Contributi soci cooperativa solo se accertata subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10995 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo della società cooperativa di versare i contributi previdenziali per i propri soci lavoratori non discende automaticamente dall’esistenza del rapporto sociale, ma presuppone che il giudice di merito accerti che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo. L’assoggettamento a contribuzione dei compensi corrisposti ai soci non comporta di per sé la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la cooperativa e il socio. Il giudice di rinvio deve quindi svolgere l’accertamento omesso sulla natura del rapporto, esaminando se si tratti di lavoro autonomo, subordinato o di collaborazione continuata e continuativa.

Il Fatto

Una società cooperativa proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento ispettivo dell’Inps che contestava una serie di illeciti contributivi. Il Tribunale accoglieva in parte l’opposizione, confermando l’accertamento sui contributi dovuti sulle somme iscritte a bilancio come retribuzioni arretrate e sul mancato versamento dei contributi sulle somme qualificate come indennità di trasferta, annullando il verbale sulle restanti contestazioni. La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale della società, sia quello incidentale dell’Istituto.

La Cassazione, con precedente pronuncia, dichiarava la nullità della sentenza d’appello per difetto di sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio e disponeva la rinnovazione del giudizio in grado di appello. Riassunto il processo, la Corte d’appello confermava integralmente la decisione. Avverso tale sentenza la società ricorreva per cassazione con cinque motivi, mentre l’Inps resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per la partecipazione al giudizio di rinvio della società di cartolarizzazione dei crediti, è dichiarato inammissibile. Il motivo è formulato per la prima volta nel giudizio di legittimità, non assume carattere decisivo e la società non ha interesse a sollevarlo, non essendo contestato che il legittimo contraddittore, cioè l’Inps, sia stato correttamente evocato in giudizio.

Il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono accolti. La Corte richiama il principio secondo cui il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella dei lavoratori subordinati presuppone che il giudice di merito accerti che il lavoro dei soci sia continuativo e non saltuario e non si atteggi come prestazione autonoma. L’assoggettamento a contribuzione non comporta l’automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra cooperativa e socio.

La Corte dà continuità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 13967/2004 e dalle successive Cass. n. 16356/2016 e n. 13934/2015, che ha superato le pronunce di segno opposto, tra cui Cass. n. 10543/2008 e n. 164/2009. Secondo queste ultime, in virtù dell’art. 2, comma 3, R.D. n. 1422/1924, le cooperative erano datrici di lavoro rispetto ai soci, con assoggettamento a contribuzione dei compensi corrisposti indipendentemente dagli estremi della subordinazione.

Nella specie, la Corte d’appello ha omesso ogni accertamento sul lavoro svolto dai soci: se fosse continuativo o saltuario, e se avesse natura di lavoro autonomo, subordinato o di collaborazione continuata e continuativa. Il terzo motivo, che censurava la motivazione come apparente e contraddittoria, è dichiarato inammissibile: la statuizione impugnata afferma il principio di competenza nella corresponsione della contribuzione, secondo cui la contribuzione era dovuta al maturare delle competenze, anche se i compensi non fossero stati erogati. Il quinto motivo resta assorbito.

In accoglimento del secondo e quarto motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, perché riesamini il merito alla luce dei principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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