Il contratto di riallineamento provinciale è illegittimo se stipulato dopo il 31.12.2000 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19408 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di riallineamento provinciale, per essere legittimo e consentire l’accesso ai benefici contributivi previsti dall’art. 116 della legge n. 388/2000, deve essere stipulato entro il 31.12.2000. Le proroghe successive hanno ammesso esclusivamente la stipula di accordi aziendali volti a recepire contratti provinciali già stipulati entro tale data. È, pertanto, illegittimo l’accordo di riallineamento provinciale sottoscritto in data successiva, con conseguente non validità dell’accordo aziendale di recepimento e obbligo del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale, con ogni conseguenza in termini di omissione contributiva.
Il Fatto
A seguito di un verbale ispettivo, era stata emessa una cartella esattoriale nei confronti di una società semplice per il recupero di contributi non versati. La società aveva aderito a un contratto di riallineamento provinciale, stipulato il 21 febbraio 2001, per fruire dei benefici contributivi. La Corte d’appello, confermando la decisione del Tribunale, aveva rigettato l’opposizione avverso la cartella, ritenendo l’adesione illegittima in quanto tardiva, essendo il termine ultimo per la stipulazione dei contratti di riallineamento provinciale fissato al 31 dicembre 2000.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 116, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000 in relazione alla decisione della Commissione europea sul regime di Aiuto di Stato n. 263/2000. I motivi sono stati ritenuti infondati, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 11541/2024.
La Corte ha ricostruito la ratio dell’istituto dei contratti di riallineamento retributivo, evidenziando come il Legislatore abbia inteso consentire ai datori di lavoro nelle zone svantaggiate di uscire gradualmente da una situazione di illegalità retributiva e contributiva, adeguando progressivamente le retribuzioni a quelle previste dal C.C.N.L.. Tale meccanismo, tuttavia, era soggetto a un termine perentorio.
Richiamando le argomentazioni del precedente citato, la Corte ha osservato che il contratto di riallineamento provinciale doveva essere stipulato, per essere legittimo, entro il 31.12.2000. Le successive proroghe, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 103/2021, hanno consentito esclusivamente la stipula di accordi aziendali di recepimento, purché i contratti provinciali fossero stati stipulati entro il termine suindicato. Nel caso di specie, il contratto provinciale era stato stipulato nel febbraio 2001, risultando quindi tardivo e illegittimo, con conseguente non validità anche dell’accordo aziendale di recepimento e la perdita dei benefici contributivi.
La Corte ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, relativo all’omesso esame del rispetto del piano economico e della corresponsione di retribuzioni superiori a quelle previste dagli accordi. Il rigetto dei primi due motivi comportava infatti il rigetto del terzo. Inoltre, le censure non si confrontavano con la statuizione della Corte di merito che aveva dichiarato le questioni inammissibili per novità ex art. 345 c.p.c., e tale prima ratio decidendi, non censurata, era già idonea a sostenere la decisione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della sopravvenienza di Cass. n. 11541/2024, e dichiarazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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