Il difetto di giurisdizione non rilevabile in cassazione dopo il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13227 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non dedotto con specifico motivo di gravame avverso la sentenza di merito di primo grado che abbia implicito riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, non può essere fatto valere per la prima volta in sede di legittimità, essendosi sul punto formato il giudicato. La regola dell’art. 37 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, secondo cui il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, va compatibilizzata con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo: essa opera solo quando non si sia formato un giudicato implicito sulla giurisdizione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo l’appello della lavoratrice avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un Consorzio di bonifica e ha ordinato al Consorzio cessionario del rapporto di riammettere in servizio la lavoratrice, condannando entrambi gli enti al pagamento solidale delle differenze retributive.

Il Consorzio ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, sostenendo che la riammissione in servizio oltre i confini territoriali stabiliti da un decreto del Presidente della Giunta regionale avrebbe comportato un’illegittima sostituzione del giudice all’amministrazione nell’esercizio di poteri discrezionali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che l’asserito difetto di giurisdizione è stato fatto valere per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, dopo che la causa era stata esaminata e decisa nel merito nei precedenti gradi di giudizio.

Richiamando il proprio costante orientamento, la Corte ha precisato che la pronuncia di rigetto del Tribunale, avendo deciso il merito della domanda, postula un preventivo vaglio, conclusosi positivamente, sulla sussistenza della giurisdizione. In assenza di conversione del vizio in specifico motivo di impugnazione da parte del convenuto, l’implicita statuizione affermativa della giurisdizione si è consolidata, assumendo autorità di giudicato.

La Corte ha quindi richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: la soluzione delineata dalle Sezioni Unite n. 24883 del 2008 ha trovato riscontro positivo con il d.lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato l’art. 37 c.p.c., subordinando il rilievo del vizio nei gradi successivi alla sua conversione in motivo di gravame da parte del convenuto in primo grado, come confermato dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025.

La regola della rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado è stata infine ritenuta compatibile con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo solo quando non si sia formato un giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione sul punto. Ciò tanto più nel processo del lavoro, in cui il riparto tra giudice ordinario e amministrativo è stato ricondotto al rapporto giuridico dedotto, facendo venire meno la ratio di un intenso potere di controllo sulla giurisdizione da esercitare sine die.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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