Il giudicato sulle quote storiche non si estende alla retribuzione di risultato degli anni successivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3108 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti giuridici di durata, quale il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, l’autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con provvedimento definitivo, destinato a esplicare efficacia anche successivamente. Tale principio trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto e in diritto, ostativi agli effetti futuri, che ricorrono quando la struttura della fattispecie richieda una valutazione ex novo delle situazioni giuridiche interessate. Ciò accade per la retribuzione di risultato dei dirigenti sanitari, attribuita sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno e che devono restare uguali per tutti i lavoratori che concorrono al riparto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001. Ne deriva che il giudicato formatosi sulla determinazione del fondo per un determinato periodo non produce effetti per le annualità successive. In materia di “quote storiche” di cui all’art. 61, comma 2, lett. a), del CCNL 5 dicembre 1996, esse si intendono determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell’applicazione della norma, come confermato dall’interpretazione autentica del CCNL 12 luglio 2001.
Il Fatto
Una dirigente sanitaria non medico dell’AUSL Toscana Nord Ovest agiva in giudizio per ottenere la rideterminazione in senso più favorevole del fondo per la retribuzione di risultato e le differenze retributive per gli anni 2008-2018. L’Azienda aveva continuato ad applicare i criteri dell’Accordo decentrato regionale toscano del 1992, anziché quelli ritenuti più favorevoli di cui agli artt. 57 e ss. del d.P.R. 384/1990, richiamati dal CCNL Sanità del 1996. La lavoratrice invocava il giudicato formatosi tra le stesse parti per il pregresso periodo 2000-2007, in esito alla sentenza di rinvio n. 36/2022 della Corte d’appello di Genova, resa dopo la cassazione con rinvio di cui alla sentenza n. 3134/2019 e confermata dalla successiva Cass. n. 11726/2025.
Il Tribunale di Massa rigettava il ricorso, aderendo al diverso orientamento di Cass. n. 12426/2021, e la Corte d’appello di Genova confermava la decisione. La dirigente proponeva allora ricorso per cassazione, mentre l’AUSL spiegava ricorso incidentale avverso la compensazione delle spese disposta in secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i due motivi del ricorso principale, connessi, incentrati entrambi sull’efficacia del giudicato maturato tra le parti per le annualità 2000-2007 rispetto al successivo periodo 2008-2018. Il primo motivo prospettava la violazione degli artt. 295 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c.; il secondo la violazione dell’art. 61 del CCNL del 1996 e degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384/1990.
La Corte esamina la disciplina della retribuzione di risultato, ricostruendo la dinamica dei fondi attraverso la successione dei contratti collettivi. Rileva che il “consolidamento” dei valori dei fondi precedenti, previsto dai vari CCNL succedutisi, trascina quanto calcolato negli anni anteriori verso quelli successivi: la base di calcolo degli anni precedenti è sempre presupposta. Tuttavia, la determinazione del fondo e la sua ripartizione avvengono su base annuale.
Il ragionamento decisivo si radica nella struttura del finanziamento della voce retributiva. La retribuzione di risultato si determina anno per anno sulla base della fissazione delle risorse e della valutazione del raggiungimento di obiettivi, secondo una procedura che coinvolge direzione generale, dirigenti responsabili e unità operative. Difetta pertanto quella connotazione di permanenza propria del giudicato di durata. Inoltre, i fondi sono un coacervo da suddividere, unitario e uniforme per tutti i lavoratori che vi concorrono: ipotizzare un effetto di durata in favore di un solo lavoratore ne determinerebbe misure differenziate, alterando il sistema.
La Suprema Corte richiama i principi consolidati in materia di rapporti di durata (Cass. n. 20765/2018, Cass. n. 15493/2015, Sezioni Unite n. 383/1999), precisando che essi operano solo in presenza di effetti permanenti. Nel caso di specie ricorrono profili di discontinuità dovuti alla struttura della fattispecie: non può quindi invocarsi un effetto automatico del giudicato per le annualità successive.
La Corte affronta poi il tema del criterio di calcolo dei fondi, enunciando il principio, ormai consolidato, secondo cui per “quote storiche” si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda prima del transito al regime del CCNL del 1996, in applicazione degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384/1990. L’orientamento, rimeditando il precedente arresto favorevole alla lavoratrice, è stato seguito da numerose pronunce successive, qui richiamate dalla Corte. Il secondo motivo è pertanto rigettato.
Rigettato il ricorso incidentale dell’Azienda: la compensazione delle spese è giustificata dalla complessità e novità delle questioni, anche alla luce di Corte costituzionale n. 77/2018. Le spese del giudizio di legittimità vengono compensate.
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Nota della Redazione
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