Passaggio di appalto e clausola di salvezza per posizioni apicali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24339 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cambio appalto disciplinato dai contratti collettivi, la clausola di salvezza che sottrae all’obbligo di passaggio diretto i lavoratori titolari di una posizione apicale demanda all’autonomia organizzativa dell’impresa subentrante la valutazione circa l’opportunità dell’assunzione. La denuncia di violazione o falsa applicazione delle clausole dei contratti collettivi è parificata a quella delle norme di diritto, con la conseguenza che l’interpretazione deve avvenire secondo i canoni codicistici di ermeneutica negoziale. La censura che, sotto l’apparente allegazione di un error in iudicando, si risolva in una mera richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio è inammissibile in sede di legittimità. Il vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è rilevabile d’ufficio e, ove dedotto, impone il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

Il Fatto

Il lavoratore impugnava la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento del diritto al passaggio di cantiere con la società subentrante nell’appalto, a far data dal 22.07.2019. Il ricorrente, impiegato da oltre sei mesi nell’appalto, sosteneva di non rivestire una posizione “apicale” e di essere stato escluso dal passaggio diretto per la mera presenza di vertenze giudiziarie con il precedente datore.

La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione di primo grado, ritenendo il lavoratore titolare di una posizione apicale e quindi sottratto alla garanzia del cambio appalto ai sensi del comma 9 dell’art. 42 del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e dell’art. 418 c.p.c., ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati. L’inammissibilità deriva dal difetto di specificità: il vizio di error in procedendo non è rilevabile d’ufficio e il ricorrente deve riportare nel ricorso, a pena di inammissibilità, gli elementi che consentano alla Corte di individuare nei suoi termini esatti il vizio, senza dover procedere a generali verifiche degli atti. Nel caso di specie, il ricorso difettava della trascrizione o dell’esposizione per riassunto dei brani degli atti introduttivi indispensabili a individuare il contenuto dell’originaria domanda.

Quanto ai profili di infondatezza, la Corte ha rilevato che il lavoratore aveva richiesto sin dall’atto introduttivo l’accertamento del diritto al cambio appalto e che la società resistente vi aveva replicato con una pluralità di argomentazioni, documentalmente provata in memoria, tra cui il riferimento all’art. 42-bis, comma 9, del CCNL. Il giudice può quindi accertare la ricorrenza di tutte le condizioni per la declaratoria di sussistenza del diritto, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 55 del CCNL e dell’art. 42-bis del medesimo CCNL, è stato respinto. In via preliminare, la Corte ha dichiarato inammissibile il richiamo all’art. 55, dedotto per la prima volta solo in sede di legittimità. Nel merito, ha osservato che le censure relative all’erronea interpretazione della clausola contrattuale si esaurivano in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, attraverso una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

Con specifico riferimento al patto di non concorrenza, la Corte ha chiarito che il suo contenuto è stato impiegato dai giudici di merito in via strumentale, per corroborare il percorso argomentativo nella descrizione del ruolo svolto dal lavoratore, senza attribuirvi efficacia attuale. La censura, non dialogando compiutamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, è stata ritenuta frutto di una distorta lettura della valutazione compiuta dai giudici del gravame. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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