Contributi urbanizzazione non prescritti entro dieci anni dalla scadenza convenzione (TAR Emilia-Romagna n. 452 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le obbligazioni pecuniarie dedotte in una convenzione urbanistica non divengono esigibili al momento della stipula, ma alla scadenza della convenzione stessa. Da quel momento decorre il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. La scadenza del termine di efficacia della convenzione attiene al regime urbanistico e non agli effetti obbligatori, che restano azionabili per i dieci anni successivi. La natura pubblicistica dell’obbligazione di contributo finanziario non muta tale conclusione: la prestazione è funzionale all’infrastrutturazione del territorio e il suo adempimento può essere richiesto oltre la scadenza, entro il successivo decennio. La prescrizione non matura, pertanto, quando il credito vantato dall’amministrazione sia ancora esigibile secondo tale dies a quo.

Il Fatto

Con ricorso al TAR, due società chiedevano l’accertamento dell’estinzione per prescrizione — in subordine della nullità o inesigibilità — del credito vantato dal Comune per il contributo finanziario di cui all’art. 4-ter della convenzione sottoscritta il 17 maggio 2007, pari a euro 750.000,00, con condanna allo svincolo e alla restituzione delle fideiussioni prestate a garanzia.

Le ricorrenti sostenevano che l’obbligazione fosse immediatamente esigibile sin dalla stipula e che, in mancanza di atti interruttivi dopo il luglio 2010, il termine decennale fosse decorso. L’amministrazione, costituitasi, eccepiva la carenza di giurisdizione sulla domanda di svincolo e contestava la prescrizione. Nel corso del giudizio interveniva ad adiuvandum una terza società, assumendo di aver acquisito il credito litigioso. Medio tempore le somme garantite venivano versate dalle ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la questione muovendo dall’art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La tesi attorea ancorava il dies a quo alla stipula della convenzione, sul presupposto dell’immediata esigibilità della prestazione. Il TAR respinge questa lettura richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.

La scadenza della convenzione di lottizzazione riguarda, infatti, l’efficacia del regime urbanistico introdotto e non gli effetti obbligatori tra le parti. Le obbligazioni dedotte restano azionabili oltre la scadenza e, da quel momento, decorre il termine decennale di prescrizione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 8327 del 2024 e Cons. Stato n. 4853 del 2025, secondo cui le obbligazioni del privato divengono esigibili con la scadenza della convenzione — in caso di mancata ultimazione delle opere — o con l’ultimazione anticipata, entro il successivo decennio.

Quanto alla natura dell’obbligazione, il TAR richiama Cons. Stato n. 5132 del 2025: gli oneri a carico dei privati non sono sinallagmaticamente correlati alla capacità edificatoria dell’area, ma sono funzionali all’equilibrato inserimento dell’edificazione nel contesto. Ne deriva che il fatto di versare una somma di denaro non scollega l’obbligazione dall’infrastrutturazione del territorio. Sulla scadenza concreta della convenzione — al 10 luglio 2020, per effetto delle proroghe di legge — le ricorrenti non hanno contestato la ricostruzione dell’amministrazione, né allegato termini diversi.

Ne segue che il termine decennale decorre dalla scadenza e il credito non è prescritto, scadendo il 10 luglio 2030. Il TAR respinge anche l’eccezione di inadempimento e l’ipotesi di arricchimento senza causa: l’opera resta nelle previsioni degli strumenti urbanistici e il relativo iter non è stato abbandonato, con residuo tempo utile.

La domanda di svincolo della fideiussione è invece dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo avvenuto il versamento delle somme garantite; su di essa il TAR afferma comunque il difetto di giurisdizione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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