Legittimo il PUG che riduce l’edificabilità di un lotto inedificato (TAR Emilia-Romagna n. 453 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica generale costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa ampia, nel quid e nel quomodo, e non richiedono motivazione puntuale per la destinazione delle singole aree, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali e alla relazione di accompagnamento. Una motivazione rinforzata è necessaria solo in presenza di un affidamento qualificato del privato, di una modifica in zona agricola di area interclusa da fondi edificati, o di sovradimensionamento degli standard; tali fattispecie non ricorrono quando la variante ha carattere generale e il lotto risulti inedificato. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 46 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017, poiché essi riconoscono al Consiglio comunale la competenza ad adottare e approvare il piano, riservando alla Giunta funzioni propositive e di impulso, senza ledere i principi dell’art. 42, secondo comma, lett. b), del T.U.E.L. e della legge urbanistica n. 1150/1942. Il difetto di antigiuridicità dell’azione amministrativa esclude il presupposto della domanda risarcitoria.

Il Fatto

Una società proprietaria di un’area in Reggio Emilia impugna il Piano Urbanistico Generale adottato dal Comune, lamentando che la nuova classificazione non recepisce volumi già assentiti e urbanizzazioni esistenti, con conseguente compressione della vocazione edificatoria del lotto. Propone ricorso introduttivo avverso il PUG adottato e, successivamente, motivi aggiunti avverso il PUG approvato e il parere del Comitato Urbanistico di Area Vasta.

La ricorrente chiede l’annullamento degli atti e la condanna dell’Amministrazione alla revisione del piano e al risarcimento del danno. Nel ricorso per motivi aggiunti solleva inoltre questione di legittimità costituzionale della normativa regionale sul riparto di competenze tra Giunta e Consiglio comunale. Il Comune e la Regione si costituiscono, contestando nel merito le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le censure sulle scelte di pianificazione. L’area era classificata come tessuto a discreta qualità insediativa e, dopo l’adozione, riclassificata in senso più restrittivo, fino alla destinazione di tessuto urbano a matrice rurale. La ricorrente deduce difetto di motivazione e illogicità, sostenendo che il mutamento sarebbe dipeso da provvedimenti interdittivi estranei alla pianificazione.

Il TAR osserva che il Comune ha svolto un’istruttoria analitica sullo stato reale dei luoghi, accertando la inedificazione del lotto e l’assenza di strategie di trasformazione. Le difese comunali su tale punto non risultano contestate in modo puntuale, con le conseguenze previste dall’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., che impone di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati.

Sul piano della discrezionalità, il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 4176 del 09.05.2024, secondo cui la destinazione delle singole aree non necessita di motivazione specifica, salvo affidamento qualificato. Nel caso di specie non ricorre alcuna delle fattispecie tipizzate, trattandosi di variante generale e non di intervento lenticolare su singole proprietà. La pregressa SCIA, peraltro revocata e relativa a demolizione e ricostruzione, non integra un affidamento meritevole di tutela.

Quanto alle censure procedurali e alla questione di legittimità costituzionale, il Collegio richiama integralmente la precedente sentenza n. 299 del 31.10.2024. L’art. 45 della L.R. n. 24/2017 affida alla Giunta la proposta di piano e l’esame delle osservazioni, mentre l’art. 46 riserva al Consiglio l’adozione e l’approvazione. Il Consiglio è stato coinvolto attraverso la Commissione consiliare competente e ha assunto la decisione finale senza limitazioni. La questione di costituzionalità è pertanto manifestamente infondata, nel rispetto dell’art. 117, comma 3, Cost. sulla potestà concorrente in materia di governo del territorio.

Respinte le censure, la domanda risarcitoria resta priva del presupposto dell’antigiuridicità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite e compensazione nei confronti della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *