Contributo AGCOM 2024, illegittimo il criterio forfettario per FTE (TAR Lazio n. 652 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dagli operatori di comunicazioni elettroniche è legittimo solo se determinato a partire dai costi delle specifiche funzioni regolatorie finanziabili ai sensi dell’art. 16 della direttiva (UE) 2018/1972, secondo un percorso che muove dalle attività concretamente riconducibili alle tre categorie tipizzate, ne quantifica i costi in forma disaggregata e solo all’esito individua il fabbisogno da coprire. È illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, la delibera contributiva che adotti il procedimento inverso, allocando pro quota il budget complessivo dell’Ente sul numero di Full Time Equivalent assegnati alle strutture, sulla base di un costo medio forfettario per FTE, senza dimostrare il nesso di stretta pertinenza tra ciascuna voce di costo e le attività finanziabili. Non configura doppia imposizione l’inclusione nella base imponibile dei ricavi riversati ad altri operatori per servizi all’ingrosso, né quella dei ricavi da terminali in offerte bundle, servizi VAS e servizi IT, né dei ricavi da attività svolte all’estero. La rendicontazione può essere postuma e il riassorbimento del surplus non è integralmente automatico.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, ha impugnato la delibera AGCOM n. 276/23/CONS, che ha fissato per il 2024 l’aliquota contributiva nella misura dell’1,4 per mille dei ricavi iscritti alla voce A1 del conto economico. Con il gravame ha censurato, tra l’altro, l’illegittima perimetrazione dei costi copribili, la mancata disaggregazione delle voci e l’inclusione nella base imponibile dei ricavi riversati, dei ricavi da hardware in bundle, dei servizi a valore aggiunto e delle attività svolte integralmente all’estero.

La società ha inoltre contestato le modalità di rettifica del contributo in presenza di un avanzo di gestione accumulato, chiedendo la disapplicazione dell’art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 e dell’art. 16 del d.Lgs. n. 259/2003 per contrasto con la normativa euro-unitaria. L’Autorità e un operatore controinteressato si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa ed euro-unitaria che ha tracciato il perimetro dei costi finanziabili mediante contributo. Rientrano in astratto nel perimetro le attività delle strutture operative e trasversali, poiché l’art. 16 della direttiva (UE) 2018/1972 non predetermina i centri di costo ammissibili ma si incentra sull’approccio funzionale, non strutturale. Ciò che rileva non è la denominazione dell’ufficio, ma la concreta riferibilità della sua azione ai compiti elencati dalla norma.

Tuttavia, la delibera impugnata è illegittima in concreto per difetto di istruttoria e motivazione sui criteri di quantificazione e imputazione. L’Autorità ha individuato le tre macro-aree CE-1, CE-2 e CE-3, distinguendo poi le strutture core e non core; ha stimato l’impiego di personale in termini di FTE, ha costruito un costo medio onnicomprensivo per FTE pari a circa 250.000 euro annui, ottenuto dividendo il budget complessivo dell’Ente per il numero delle risorse umane, e lo ha moltiplicato per le unità imputate al settore.

Il Collegio rileva che l’Autorità ha invertito l’ordine logico-sequenziale imposto dalla giurisprudenza: il fabbisogno del settore non emerge dalla sommatoria dei costi delle singole attività regolatorie, ma da un’allocazione pro quota del budget complessivo sulle risorse umane. Manca un meccanismo di imputazione trasparente e verificabile che permetta di apprezzare in quale misura le funzioni trasversali siano effettivamente riferibili alle attività finanziabili. L’elenco delle attività resta meramente descrittivo e non si traduce in una quantificazione disaggregata dei costi.

Anche le spese per beni e servizi sono indicate in un importo complessivo, senza dettaglio delle singole voci né motivazione della loro destinazione alle attività CE-1, CE-2 e CE-3. Tale opacità impedisce di comprendere il nesso causale tra l’ammontare del fabbisogno e le funzioni da finanziare, imponendo all’Autorità di rideterminarsi.

Sono invece respinti gli altri motivi. I ricavi riversati non integrano doppia imposizione, per la diversità dei soggetti passivi e dei titoli; il criterio dei ricavi lordi è obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Legittima è l’inclusione dei ricavi da terminali in offerte bundle, servizi VAS e servizi IT, accessori all’offerta complessiva dell’operatore. Il rendiconto è ammissibile anche postumo, e il riassorbimento del surplus non è integralmente automatico, spettando all’Autorità un margine tecnico. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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