Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1079 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito dal giudicato formatosi davanti al giudice ordinario ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e l’Amministrazione inadempiente va dichiarata inottemperante. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono perciò definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’azione di ottemperanza è proponibile e il giudice assegna all’Ente un termine per il pagamento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 201 del 20.5.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2018/2019 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti di legge. Non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, a determinare l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.
Nota della Redazione
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