Giudicato esterno sulla giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione gratuita dei cespiti (Cass. civ. Sez. 1 n. 13492 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente a un determinato rapporto in materia di giurisdizione esclusiva, estende i suoi effetti anche al presupposto della sussistenza della propria giurisdizione su quel rapporto, indipendentemente da un’esplicita declaratoria. Tale giudicato esterno, rilevabile anche d’ufficio, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie tra le stesse parti, aventi titolo nel medesimo rapporto, davanti a un giudice diverso. Gli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del decisum rientrano nella portata vincolante della sentenza passata in giudicato, non potendosi operare una scissione tra la statuizione sull’an e quella sul quantum della pretesa, essendo entrambe attinenti alla materia di cui all’art. 133 d.lgs. n. 104/2010.
Il Fatto
Un Comune, subentrato in un rapporto di concessione per la distribuzione del gas, agiva in giudizio contro la società concessionaria per sentir accertare l’intervenuta devoluzione gratuita dei cespiti della rete e il diritto a percepire il canone per il loro utilizzo successivo al termine della concessione. La società resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di somme versate a titolo di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). Il Tribunale dichiarava la proprietà comunale dei beni ma rigettava la domanda sul canone, accogliendo la riconvenzionale. La Corte d’appello, in riforma, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento della devoluzione gratuita, ma la affermava sulla domanda relativa al canone, rigettando la domanda restitutoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso principale, ravvisando la violazione del divieto di ne bis in idem. Ha ritenuto che le sentenze del giudice amministrativo, passate in giudicato, avessero statuito non solo sull’accertamento della devoluzione gratuita dei beni, ma anche sulla debenza del canone per il loro utilizzo, considerandolo un’esplicazione del diritto dominicale dell’ente. La Corte ha precisato che, trattandosi di giurisdizione esclusiva, gli accertamenti compiuti dal giudice amministrativo, anche se impliciti, sono coperti dal giudicato ex art. 2909 c.c. e non può operarsi alcuna scissione tra an e quantum della pretesa.
La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alle domande del Comune, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, con assegnazione dei termini di legge per la riassunzione. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della società, confermando la debenza del COSAP in capo alla concessionaria. Sul punto, ha richiamato il principio secondo cui il presupposto del canone è l’uso particolare del bene pubblico, a nulla rilevando che l’opera sia destinata a essere devoluta all’ente al termine della concessione, essendo la società concessionaria a trarre dall’occupazione un’utilità economica propria.
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Nota della Redazione
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