Contributo di bonifica: presunzione di beneficio e difesa idraulica concreta (Cass. civ. Sez. V n. 22202 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributo di bonifica, l’inserimento dell’immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica non integra una presunzione assoluta di beneficio, ma il beneficio fondiario richiesto dall’art. 860 cod. civ. e dagli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/1933 può essere individuato, in termini concreti e non meramente astratti, nella difesa idraulica dal rischio di allagamento e ristagno delle acque. Il vantaggio derivante dalla salvaguardia idraulica generale del territorio, eventualmente anche per effetto di opere realizzate in precedenza, non è escluso dalla maggiore distanza dell’immobile dalle opere consortili, né dalla circostanza che il contribuente si avvalga di un diverso servizio fognario comunale, pagandone i relativi oneri. La valutazione del beneficio concreto appartiene all’apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un opificio industriale destinato alla lavorazione del tabacco, collocato nel centro storico di un comune in zona urbanizzata e servita da infrastrutture. L’impianto è dotato di una vasca di equalizzazione e di due sistemi di depurazione biologica in successione; i reflui trattati confluiscono nel collettore fognario comunale, per il cui utilizzo la società corrisponde la tariffa del servizio idrico integrato.

Il Consorzio di bonifica ha reclamato la spettanza del contributo di bonifica per gli anni d’imposta 2006, 2007, 2010 e 2011, relativamente agli immobili dell’opificio, con avviso di notifica e avviso di pagamento per un importo complessivo indicato in atti. Dopo il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice ordinario e la riassunzione davanti al giudice tributario, la controversia è giunta in appello, dove la sentenza è stata cassata con rinvio per motivazione apparente. All’esito del giudizio di rinvio la società è risultata nuovamente soccombente e ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per non avere il giudice del gravame valutato i dati della consulenza di parte sulla conformazione orografica del territorio, sul declivio naturale del vallone e sulla distanza dei pozzi richiamati dal Consorzio.

La censura non è fondata. La Corte rileva che i temi dedotti come omessi risultano in realtà esaminati nel passaggio in cui la sentenza di rinvio afferma che la documentazione prodotta non è idonea a escludere l’attività consortile svolta nell’intero perimetro di contribuenza, con benefici idraulici riferibili anche alla zona degli immobili, in particolare sotto il profilo della difesa da allagamenti e ristagni, fenomeni non comprovati per le annualità in questione. Anche il profilo della distanza delle opere è stato affrontato, avendo il giudice di merito ritenuto che i vantaggi possano permanere anche in presenza di una maggiore lontananza.

La Corte aggiunge che difetta pure il requisito della decisività: la doglianza si risolve in un diverso apprezzamento in fatto, inammissibile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 810 cod. civ. e degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/1933, sostenendo che la presunzione di beneficio sarebbe stata dilatata fino a diventare assoluta, in contrasto con la necessità di una fruibilità concreta delle opere di bonifica.

Il motivo non è accolto. La Corte osserva che la sentenza impugnata fonda la propria soluzione su più argomenti, non solo sul possibile maggior valore degli immobili, e individua nella difesa idraulica lo specifico beneficio fondiario, riferito concretamente al fondo oggetto di controversia. Il motivo risulta quindi infondato e il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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