Contributo di bonifica dovuto senza manutenzione se il fondo trae vantaggio (Cass. civ. Sez. V n. 11721 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili di bonifica, l’obbligo di contribuire alle opere eseguite dal consorzio e l’assoggettamento al relativo potere impositivo postulano, ai sensi degli articoli 860 cod. civ. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile che tragga dalle opere un vantaggio diretto e specifico, conseguito o conseguibile, tale da tradursi in una qualità del fondo. Il beneficio va valutato in una prospettiva temporale non limitata al singolo anno, senza che l’ente sia tenuto a una manutenzione annuale. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, deducendo violazione di legge, rimetta alla Corte l’individuazione del vizio tipico ex art. 360, primo comma, cod. proc. civ. e impinga nel merito dell’accertamento.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica ha notificato a una proprietaria di fondi agricoli l’avviso di pagamento del contributo di bonifica per l’anno 2014. La contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo che le opere di bonifica presenti sul territorio fossero inidonee all’uso per carenza di manutenzione.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e annullato l’avviso, escludendo che la mera inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza bastasse a giustificare il prelievo. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha invece ritenuto che le opere apportino benefici anche di lungo periodo e che il contributo abbia causa debendi continuativa, rilevando l’insufficienza della prova contraria offerta dalla contribuente. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215/1933 e dell’art. 18 L.R. 4/2012, lamentando che la sentenza di appello si fosse basata solo sull’utilità pluriennale delle opere, senza considerare la necessaria documentazione dell’attività di manutenzione e la consulenza tecnica di parte che ne attestava le carenze. La Corte ha però rilevato, in via assorbente, che il motivo non indica sotto quale vizio tipico, tra quelli tassativamente previsti dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la censura sia formulata.
Sotto il primo profilo, la doglianza finisce per impingere nel merito, il cui accertamento è precluso al giudice di legittimità. Né si desume dal motivo se si intenda censurare l’errata applicazione di legge, l’error in procedendo per la mancata considerazione della consulenza tecnica di parte, oppure l’omessa pronuncia su un fatto controverso. Rimettere alla Corte il compito di individuare le obiezioni teoricamente avanzabili e di ricondurle ai mezzi di impugnazione comporta l’attribuzione, inammissibile, del compito di definire il contenuto giuridico delle contestazioni.
Il motivo è, peraltro, anche infondato nel merito. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento e richiama il proprio consolidato orientamento (Sezioni Unite n. 8960 del 1996; Sez. V n. 17900 del 2015; Sez. V n. 24066 del 2014; Sez. V n. 8770 del 2009), secondo cui il vantaggio deve essere diretto e specifico e tradursi in una qualità del fondo. Quanto alle opere di difesa idraulica, il beneficio è intrinseco alle opere stesse senza cessare di essere specifico, perché i fondi difesi acquistano di per sé maggior valore (Sez. V n. 22697 del 2023; Sez. V n. 27469 del 2016).
In questa prospettiva la Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione del principio, rilevando che la contribuente ha beneficiato dell’attività di bonifica in una dimensione temporale non limitata al singolo anno. Il ricorso è stato quindi rigettato e, non essendosi costituito il controricorrente, nulla è stato disposto sulle spese; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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