Contributo Covid alle strutture accreditate: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 1228 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il riconoscimento del contributo una tantum previsto dall’art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 34/2020, introdotto dall’art. 9 del D.L. n. 149/2020, a ristoro dei soli costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate che abbiano sospeso le attività in conseguenza dell’emergenza Covid-19, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza apprezzamenti discrezionali circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. La contestazione sulla quantificazione del valore della produzione si colloca a valle del rapporto concessorio e attiene all’esecuzione degli accordi contrattuali, non all’esercizio di poteri autoritativi.

Il Fatto

Una società cooperativa che eroga prestazioni ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali di riabilitazione in regime di accreditamento con la Regione Campania ha impugnato il provvedimento con cui l’A.S.L. di Salerno le ha negato il contributo una tantum introdotto dal D.L. n. 149/2020 e regolato dalla D.G.R.C. n. 370/2022, a causa della sospensione delle attività nel corso del 2020 per il contagio da Covid-19.

L’amministrazione aveva calcolato il valore della produzione considerando l’intera attività della struttura, comprese le prestazioni residenziali non sospese, e aveva rilevato che la struttura era risultata in utile. La ricorrente sosteneva invece che il calcolo dovesse riguardare solo le attività sospese, secondo le linee guida regionali. L’A.S.L. ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di dover declinare la propria giurisdizione. La questione centrale attiene alla natura della situazione soggettiva azionata: la ricorrente contesta il valore della produzione elaborato dall’amministrazione a chiusura dell’anno di riferimento, in base ai criteri indicati nei provvedimenti regionali.

Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di controlli di appropriatezza, secondo cui le contestazioni relative alla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate da soggetti privati accreditati rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario: esse si collocano a valle del rapporto concessorio, hanno ad oggetto gli esiti del controllo e pongono in discussione un accertamento tecnico, non una valutazione discrezionale dell’amministrazione.

Pur non vertendosi propriamente in materia di controlli di appropriatezza, il Collegio ritiene che la soluzione possa ispirarsi a tale orientamento per affinità di tipologia di contestazione. L’amministrazione, quale controparte contrattuale, si è limitata a verificare la quantificazione economica delle prestazioni rese, sulla base di quanto concordato negli accordi stipulati, riguardanti l’intera attività.

La Corte richiama inoltre il consolidato principio delle Sezioni Unite in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l’esistenza dei presupposti, senza apprezzamenti discrezionali. Nel caso di specie la spettanza della sovvenzione è oggetto di un riconoscimento operato sul piano normativo, per il concorrente apporto della disciplina statale e di quella regionale.

Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 15404/2024, secondo cui la disciplina statale ha attribuito alle Regioni il potere di accordare il contributo in una misura massima predeterminata, mentre quella regionale ha riconosciuto il diritto alla sovvenzione alle strutture che si trovassero nelle condizioni descritte dalla normativa statale. Ne deriva che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, con termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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