Sanatoria paesaggistica dello scavo e difetto di motivazione del diniego (TAR Campania n. 1230 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è illegittimo per difetto di motivazione quando l’Amministrazione non compari lo stato dei luoghi esistente con l’esito del ripristino e si limiti a presupporre la maggiore compatibilità di quest’ultimo. L’accertamento ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 non può essere precluso in limine per un mero scavo, che non integra ancora un volume interrato né un incremento di superficie. La Soprintendenza, nel procedimento di rinnovazione dell’autorizzazione scaduta, può discostarsi dal precedente assenso, ma deve motivare la contraddizione con riguardo al merito paesaggistico e non può valutare profili urbanistici riservati all’Amministrazione comunale. Il diniego va espresso secondo il principio del dissenso costruttivo.
Il Fatto
Un Comune ha realizzato nel 2012 lo scavo propedeutico a un parcheggio pubblico interrato multipiano, in forza di un’autorizzazione paesaggistica poi decaduta per decorso del termine quinquennale. Per legittimare il completamento dell’opera, l’Ente ha presentato istanza di compatibilità paesaggistica dello scavo ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, unitamente alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione ex art. 146 del medesimo Codice.
La Soprintendenza ha reso parere contrario con due provvedimenti successivi. Il Comune ha impugnato il primo diniego con ricorso introduttivo e il secondo con motivi aggiunti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e della motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura tassativa delle fattispecie di accertamento postumo, richiamando la giurisprudenza amministrativa che esclude ogni estensione analogica della norma. La regola urbanistica che non computa i volumi interrati non può ampliare la portata dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Su questa base il Tribunale rileva che, nel caso concreto, lo scavo non costituisce ancora un volume interrato né ha prodotto superfici utili.
Ne deriva che la valutazione di merito non era affatto preclusa in limine. Il diniego è viziato perché la Soprintendenza ha omesso di spiegare per quale ragione il ripristino dello stato anteriore rappresenti un esito senz’altro migliorativo per i valori tutelati, a fronte di uno sbancamento risalente e mai sanzionato. La tutela del paesaggio non coincide con la sua statica conservazione, ma richiede una comparazione tra lo status quo e lo stato conseguente al restauro.
Quanto al secondo parere, il Collegio censura la contraddittorietà con il pregresso assenso del 2005. Il mutato ruolo della Soprintendenza dopo l’entrata in vigore dell’art. 146 giustifica una valutazione più penetrante, ma non esonera dallo sforzo motivazionale. Il provvedimento non indica alcun mutamento del contesto ambientale né vizi della precedente autorizzazione, e le prescrizioni allora impartite attenevano già al merito del progetto.
Il Tribunale ravvisa inoltre un ulteriore vizio: la Soprintendenza ha valutato la destinazione urbanistica dell’area, profilo che esorbita dalla propria competenza e che la nota regionale di conformità al PUT concorre a escludere. Infine, manca un effettivo dissenso costruttivo, non essendo sufficiente proporre un restauro paesaggistico in luogo di un progetto alternativo di parcheggio.
Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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