Giurisdizione contabile sul reddito di cittadinanza e rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 117 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza, introdotto dal d.l. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, non costituisce una provvidenza esclusivamente o prevalentemente assistenziale, ma uno strumento di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale. Le numerose condizionalità che ne accompagnano l’erogazione — dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, sottoscrizione del patto per il lavoro, comunicazione delle variazioni reddituali e patrimoniali, controlli e sanzioni — ne confermano la natura propulsiva rispetto al mercato del lavoro. Da tale qualificazione consegue la sussistenza del rapporto di servizio tra il beneficiario e l’amministrazione erogatrice, con conseguente affermazione della giurisdizione contabile sulla domanda di condanna per indebita percezione.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Campania ha contestato al percettore l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, per avere dichiarato falsamente di essere l’unico componente del nucleo familiare e reso informazioni incomplete sul patrimonio immobiliare posseduto, così configurando artificiosamente la propria situazione economica complessiva.
La Sezione giurisdizionale regionale ha dichiarato la contumacia della convenuta e il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, escludendo il rapporto di servizio per la ritenuta natura assistenziale della misura e la mancanza di obblighi di gestione e rendicontazione. La Procura ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza e la dichiarazione della sussistenza della giurisdizione contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione ripercorre la disciplina del reddito di cittadinanza, osservando che l’art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 lo definisce misura fondamentale di politica attiva del lavoro, oltre che di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. L’art. 4 subordina il beneficio a numerose condizionalità: immediata disponibilità al lavoro, adesione a un percorso personalizzato, sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per l’inclusione sociale. Il venir meno agli obblighi comporta decurtazione, decadenza o revoca con restituzione di quanto percepito.
Il Collegio ribadisce l’indirizzo già espresso con le sentenze n. 468/2022 e n. 83/2025: la ratio dell’istituto va individuata nella finalità di favorire la re-immissione nel mercato del lavoro di persone idonee, con prevalenza della dimensione di politica attiva dell’occupazione. Tale natura è confermata dall’obbligo di comunicare tutte le variazioni reddituali, patrimoniali o di consistenza del nucleo familiare e dalla previsione di controlli e sanzioni.
La qualificazione trova conferma nella giurisprudenza costituzionale richiamata: la Corte cost. n. 19/2022, n. 34/2022, n. 54/2024 e n. 31/2025 hanno ripetutamente affermato che il beneficio non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario, ma persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e integrazione sociale, richiedendo il coinvolgimento attivo del beneficiario.
Da tale natura deriva il rapporto di servizio con l’amministrazione erogatrice. La giurisprudenza di legittimità citata — Cass. SS.UU. n. 5228/2022 e Cass. SS.UU. n. 9659/2023 — afferma che l’inserimento funzionale si realizza ogni volta che il privato è chiamato a concorrere alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento, anche senza obblighi di rendicontazione, e che il rapporto si configura quando il soggetto, ponendo in essere i presupposti per l’illegittima percezione, distoglie le risorse dalle finalità preordinate.
Il beneficiario è dunque destinatario di risorse pubbliche con uno specifico vincolo di destinazione, costituito dalla partecipazione al programma di inserimento nel mercato del lavoro. Il rapporto di servizio si connota per la partecipazione attiva alla ricerca di occupazione e per la soggezione a una variegata tipologia di obblighi. L’appello va pertanto accolto, con dichiarazione della sussistenza della giurisdizione contabile e rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c., per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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