Controllo preventivo: reggenza scolastica illegittima su decreto privo di efficacia (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 103 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti non può essere posto in esecuzione prima della conclusione del procedimento di controllo, poiché difetta del requisito dell’efficacia, che si acquista solo con la registrazione dell’atto o con il decorso dei termini prescritti dagli artt. 3, comma 2, della legge n. 20/1994 e 27 della legge n. 340/2000. È pertanto illegittimo, per carenza di motivazione, il decreto di conferimento di un incarico di reggenza scolastica che fondi l’esclusione di una candidatura sul richiamo a un provvedimento presupposto ancora privo di efficacia e su ragioni in distonia con il contenuto della domanda presentata dall’interessata. L’Amministrazione non può giustificare l’immediata esecuzione di un atto non ancora efficace invocando una prassi ordinaria, quando il posto dirigenziale da conferire in reggenza non sia vacante.
Il Fatto
Il Dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria ha adottato un decreto con cui ha conferito a una dirigente scolastica, titolare presso un altro istituto, l’incarico di reggenza di un istituto comprensivo, con decorrenza dal 12 febbraio al 31 agosto 2025. Il provvedimento è pervenuto al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20/1994, in data 11 febbraio 2025.
Il magistrato relatore e il consigliere delegato hanno formulato un rilievo, chiedendo la documentazione relativa alle domande pervenute e alle procedure di valutazione comparativa. L’Amministrazione ha riscontrato trasmettendo le istanze e indicando i criteri applicati. La Ragioneria territoriale dello Stato ha comunicato il superamento del controllo di regolarità contabile. Ritenuti i chiarimenti non idonei, la Sezione è stata deferita in forma collegiale e convocata in adunanza pubblica.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva anzitutto un difetto di motivazione nell’esclusione dell’istanza di una delle candidate. L’Amministrazione ha richiamato genericamente “tutte le motivazioni a Voi note” e l’ultimo decreto di incarico, offrendo una motivazione ellittica ed esogena, non autosufficiente rispetto al percorso valutativo.
Un ulteriore profilo di illegittimità attiene all’omogeneità territoriale. L’Ufficio ha escluso l’istanza per l’assenza del primo criterio, in quanto la candidata era titolare di una scuola su un comune diverso. La Corte osserva che nella domanda la dirigente aveva dichiarato di aver diritto alla precedenza nell’assegnazione per continuità dirigenziale, avendo svolto le funzioni presso l’istituto oggetto di reggenza. Di tale distonia il provvedimento non dà alcun chiarimento, né elementi utili sono emersi in adunanza pubblica.
Il nucleo centrale della decisione riguarda il tempo dell’efficacia. Il decreto dirigenziale richiamato a fondamento dell’esclusione non aveva acquistato efficacia ai sensi degli artt. 3, comma 1, della legge n. 20/1994 e 27 della legge n. 340/2000. La motivazione si basava dunque su un presupposto provvedimentale privo di effetti giuridici, senza certezze sull’esito del vaglio di legittimità ancora pendente.
La Corte censura anche la scelta di dare immediato corso all’incarico. L’Amministrazione l’ha giustificata con una prassi operativa, volta a evitare che le scuole restino prive di dirigente nelle more del controllo. Il Collegio replica che nella fattispecie sussistevano elementi di peculiarità, poiché il posto da conferire non era vacante. Richiamando la deliberazione della Sezione centrale di controllo n. 10 del 2009 e la deliberazione n. 148/2021/PREV della Sezione regionale per la Campania, ribadisce che l’atto non può essere eseguito prima della conclusione del procedimento di controllo. I deficit motivazionali non risultano superati dal contraddittorio. Il provvedimento è quindi illegittimo per carenza di motivazione e la Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione.
Nota della Redazione
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