Contributo INAIL bonifica amianto: nozione ampia di lavorazione e divieto di integrazione (TAR Sardegna n. 796 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di lavorazione richiesta dall’avviso ISI 2022 e dall’allegato n. 3 non si esaurisce nell’attività produttiva principale, ma comprende ogni forma di attività lavorativa svolta dai dipendenti nei fabbricati di cui l’impresa abbia proprietà o detenzione, ivi compreso l’uso a deposito con prelievo di materiali e attrezzature. Alla documentazione fotografica non può riconoscersi valenza escludente quando non sia idonea a dimostrare in modo univoco l’assenza di destinazione lavorativa. L’art. 7 dell’avviso attribuisce rilievo probatorio non solo al documento di valutazione dei rischi, ma anche ai documenti aziendali, tra cui la visura camerale. L’integrazione postuma della motivazione mediante scritti difensivi è inammissibile, salvo che i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti e univoci o che l’amministrazione adotti un autonomo provvedimento di convalida.

Il Fatto

La società ricorrente presentava all’I.N.A.I.L., in data 14 dicembre 2023, domanda di finanziamento per la bonifica da amianto di un capannone situato in Elmas, adibito a sede operativa, a valere sull’avviso pubblico ISI 2022 pubblicato il 1° febbraio 2023.

Con provvedimento del 23 aprile 2024 l’Istituto comunicava il mancato superamento della fase di verifica per plurimi motivi. La società impugnava l’atto davanti al TAR Sardegna. Nel corso del giudizio l’amministrazione adottava un nuovo provvedimento di riesame, con il quale, ritenute superate le altre circostanze ostative, respingeva la domanda per il solo rilievo che il progetto doveva riferirsi alle lavorazioni già attive alla data di pubblicazione del bando, mentre la documentazione fotografica e il documento di valutazione rischi non evidenziavano alcuna attività lavorativa negli immobili da bonificare. Avverso tali atti la società proponeva ricorso per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto un provvedimento di riesame ad effetto conservativo. Nel merito del ricorso per motivi aggiunti, il primo motivo è fondato.

La motivazione del diniego poggia sull’assunto che nel capannone non si svolgessero lavorazioni alla data del 1° febbraio 2023. Il Tribunale ritiene che la documentazione fotografica richiamata dall’Istituto non sia idonea a escludere in modo univoco che il fabbricato fosse adibito a deposito: sono visibili un mezzo meccanico per lo spostamento del materiale e scaffalature, da cui emerge un uso a fini lavorativi, eventualmente non continuativo, senza che tale requisito di continuità fosse richiesto dal bando.

L’amministrazione omette di valutare gli ulteriori elementi addotti dalla ricorrente. Non è considerata la visura camerale, ascrivibile ai documenti aziendali a cui l’art. 7 dell’avviso assegna peculiare pregnanza probatoria. Lo stesso documento di valutazione dei rischi, a pagina 25, riferisce che gli addetti si recano saltuariamente nel deposito per prelevare materiali o attrezzature: ne deriva che l’immobile è utilizzato dai dipendenti per attività lavorativa.

Il termine lavorazione va interpretato in senso ampio, alla luce delle finalità dell’art. 1 dell’avviso, che non distingue tra attività principale e secondarie e valorizza la necessità di aumentare i livelli di sicurezza dei lavoratori, a condizione che si tratti di fabbricati effettivamente utilizzati dai dipendenti. Non è ragionevole attribuire valenza escludente alla nozione fatta propria dal documento di valutazione dei rischi, redatto per finalità estranee all’erogazione di contributi pubblici.

Infine, costituiscono inammissibile integrazione postuma le argomentazioni svolte dall’amministrazione nella memoria del 16 aprile 2025, non desumibili dagli atti del procedimento. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’integrazione in sede giudiziale è ammessa solo mediante atti del procedimento o con autonoma convalida (Consiglio di Stato n. 1096/2023; Consiglio di Stato n. 5053/2025). Il ricorso per motivi aggiunti è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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