Sopravvenuta carenza d’interesse e improcedibilità del ricorso nel pubblico concorso (TAR Lombardia n. 1822 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse della parte ricorrente, determinata dal venir meno dell’utilità della decisione rispetto alla posizione sostanziale azionata, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’eccezione di incompetenza territoriale non proposta in sede cautelare e non riproposta con appello avverso l’ordinanza che abbia espressamente affermato la competenza del giudice adito resta preclusa nella fase di merito. La decisione implicita sulla competenza, adottata nel giudizio cautelare, vincola infatti il giudice della decisione definitiva, esaurendosi in quella sede il potere officioso di rilevare il difetto di competenza. Le spese possono essere compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per esami e titoli indetto per l’accesso al profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per la Regione Lombardia. Superate le prove preselettive e la prima prova scritta con il punteggio di 21/30, ha conseguito nella seconda prova tecnico-pratica un giudizio insufficiente pari a 18/30, non risultando pertanto ammessa alle prove orali.
Ha quindi impugnato il giudizio negativo, la griglia di valutazione dell’elaborato e l’avviso contenente l’elenco degli ammessi agli orali, deducendo eccesso di potere per incoerenza tra i punteggi assegnati ai singoli criteri, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Il giudice adito ha respinto la domanda cautelare con ordinanza che ha espressamente affermato la propria competenza territoriale. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità, avendo nel frattempo ottenuto una diversa posizione lavorativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte controinteressata, che aveva indicato il TAR del Lazio quale giudice competente. L’eccezione è disattesa sul rilievo che nessuna delle parti ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare con cui il giudice adito ha ritenuto la propria competenza.
Il Collegio argomenta che la formula dell’art. 15, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare, va letta nel senso che la sede dell’incidente cautelare è quella in cui le parti hanno l’onere di eccepire e il giudice il dovere di rilevare l’incompetenza. Il potere officioso di esaminare la questione si esaurisce quindi nell’ambito del giudizio cautelare, con la conseguenza che la decisione sulla competenza, anche se implicita, vincola la successiva decisione di merito.
A sostegno il Collegio richiama Cons. giust. amm. Sicilia n. 182 del 2016 e TAR Lazio n. 15064 del 2022, dai quali ricava il principio della preclusione della questione di competenza non coltivata attraverso l’impugnazione dell’ordinanza cautelare.
Passando al merito, il Collegio prende atto dell’istanza depositata dalla ricorrente in data 14 maggio 2024, con cui la stessa ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per aver conseguito, nelle more del giudizio, una diversa posizione lavorativa. Ritiene pertanto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità della decisione rispetto alla pretesa azionata.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, in ragione dell’evoluzione della vicenda, così assorbendo ogni ulteriore considerazione sui motivi di censura non esaminati.
Nota della Redazione
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