Contributo integrativo Inarcassa assistito da privilegio previdenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2495 del 02.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I crediti di Inarcassa per contributo integrativo non pagato e per le relative sanzioni sono assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2754 cod. civ., in quanto l’ente gestisce un regime di previdenza sociale obbligatoria e non un’assicurazione volontaria. La circostanza che l’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., introdotto dalla legge n. 205/2017, preveda un privilegio per i contributi dovuti dai professionisti alle rispettive casse non esclude il richiamo agli artt. 2753 e 2754 cod. civ. per i crediti anteriori all’entrata in vigore della novella. Il giudice di merito che qualifica il contributo integrativo come mero contributo di solidarietà e nega il privilegio incorre in violazione di legge.
Il Fatto
Inarcassa chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società dei propri crediti per contributo integrativo non pagato per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2013, oltre alle sanzioni conseguenti all’omesso pagamento. I crediti venivano ammessi in via chirografaria.
La Cassa proponeva opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione in via privilegiata ai sensi degli artt. 2753 e 2754 cod. civ. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che il contributo integrativo non fosse finalizzato ad assicurare una copertura previdenziale ma costituisse un contributo di solidarietà necessario a finanziare l’ente. Avverso il decreto Inarcassa proponeva ricorso per cassazione; il fallimento restava intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2745, 2753 e 2754 cod. civ. La ricorrente osservava che Inarcassa gestisce l’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia e che non si tratta di assicurazione volontaria, ma di copertura imposta dalla legge.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando una propria pronuncia su causa analoga, relativa al contributo integrativo e alle sanzioni per mancato pagamento (Cass. n. 33787/2022). In quella decisione è stato affermato che Inarcassa gestisce un regime di previdenza sociale obbligatoria.
Da tale qualificazione discende che i crediti per contributo integrativo e per le relative sanzioni devono essere assistiti dal privilegio previsto dagli artt. 2753 e 2754 cod. civ. Il collegio ha quindi ritenuto erronea la qualificazione del contributo come semplice contributo di solidarietà operata dal giudice di merito.
La Corte ha poi escluso la rilevanza dell’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. con riguardo al contributo integrativo dovuto dai professionisti alle rispettive casse. La disposizione, nella sua attuale formulazione, è stata introdotta dalla legge n. 205/2017, mentre i crediti in contestazione sono pregressi, riferendosi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2013. Essa non può quindi essere invocata per escludere il richiamo agli artt. 2753 e 2754 cod. civ.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione per i conseguenti provvedimenti in tema di formazione dello stato passivo, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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