Risarcimento per disparità tra medici di medicina generale e specializzandi: nessun obbligo comunitario di parità di trattamento (Cass. civ. Sez. 3 n. 23009 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa risarcitoria dei medici di medicina generale per l’avvenuta percezione, durante il corso di formazione, di una borsa di studio di importo inferiore a quella erogata agli iscritti alle scuole di specializzazione è infondata, poiché non esiste, nell’ordinamento dell’Unione europea, alcuna norma che imponga agli Stati membri di garantire parità di trattamento economico tra i due gruppi di professionisti. La misura della remunerazione dei frequentanti i corsi di formazione in medicina generale è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale; in difetto di vincoli sovranazionali, la scelta legislativa di prevedere trattamenti differenziati non integra un fatto illecito idoneo a generare la responsabilità dello Stato, ma configura una scelta di politica legislativa la cui responsabilità è solo politica e non giuridica. Il blocco delle rivalutazioni economiche disposto dall’ordinamento interno si applica alle borse di studio in quanto rientranti tra gli emolumenti di qualsiasi genere, sicché la relativa previsione non è censurabile in sede di legittimità per difetto di motivazione quando la sentenza abbia comunque espresso, in forma chiara, le ragioni del decidere.
Il Fatto
Un gruppo di laureati in medicina, iscritti ai corsi regionali di formazione in medicina generale tra il 1994 e il 2003, convenne in giudizio lo Stato italiano nel 2019, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per aver percepito, durante la frequenza del corso, una borsa di studio di importo inferiore a quella erogata ai colleghi iscritti alle scuole di specializzazione universitaria. Secondo i ricorrenti, la disparità di trattamento sarebbe stata irragionevole e discriminatoria, in violazione del diritto comunitario.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, ritenendo insussistente un principio comunitario che imponesse agli Stati membri di remunerare in misura prestabilita i frequentanti il corso di formazione. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermò integralmente tale decisione. Avverso il dictum di secondo grado proponevano ricorso per cassazione, con atti separati, alcuni medici, lamentando il mancato riconoscimento della parità di trattamento e, in subordine, la violazione del diritto alla rivalutazione periodica della borsa di studio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata per la pressoché integrale trascrizione dei motivi d’appello. Richiamando il principio, di matrice sovranazionale, per cui il giudice ha l’obbligo di preferire l’interpretazione che conduca al giudizio di merito piuttosto che a un non liquet, la Terza Sezione ha ritenuto di poter esaminare le censure nel merito, quando esse siano comunque intellegibili.
Sul piano sostanziale, la Corte ha escluso che dall’ordinamento dell’Unione europea possa desumersi un obbligo degli Stati membri di garantire una “adeguata remunerazione” o un trattamento paritario tra medici iscritti ai corsi di formazione in medicina generale e medici iscritti alle scuole di specializzazione. Non essendovi alcun vincolo comunitario, la scelta sulla misura della remunerazione resta integralmente riservata alla discrezionalità del legislatore nazionale: laddove tale scelta determini disparità di trattamento, essa non integra un fatto illecito, né una violazione di precetti sovranazionali, essendo configurabile unicamente una responsabilità di natura politica.
Quanto alla prospettata violazione del diritto alla rivalutazione periodica della borsa di studio, la Corte ha precisato che il blocco delle indicizzazioni previsto dalla normativa nazionale, più volte prorogato, si applica indistintamente a “tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere”, con una formulazione sufficientemente ampia da ricomprendere anche le borse di studio in discussione, come già chiarito dalle Sezioni Unite n. 20006 del 2024.
Infine, la Corte ha dichiarato infondata la doglianza relativa all’omessa pronuncia, rilevando che il giudice di merito non ha l’obbligo di confutare ogni singolo argomento delle parti e che il vizio di difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ricorre solo quando essa manchi del tutto, sia contraddittoria o incomprensibile. Conseguentemente, sono stati rigettati il ricorso principale e quello incidentale, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.