Contributo solidarietà Cassa commercialisti illegittimo per difetto riserva di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9548 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti applica sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti è privo di base legale. Esso costituisce prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e, come tale, è soggetto alla riserva di legge. L’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 opera nei soli limiti delle variazioni delle aliquote contributive, della riparametrazione dei coefficienti di rendimento e degli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico, e non abilita l’ente a introdurre trattenute sui ratei già maturati. Né la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, né l’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 legittimano il prelievo, poiché riguardano provvedimenti finalizzati all’equilibrio finanziario a lungo termine, finalità estranea a un contributo di carattere provvisorio e limitato nel tempo.
Il Fatto
Un professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti agiva in giudizio per far dichiarare l’illegittimità delle trattenute operate dall’ente a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati nel decennio anteriore alla notificazione del ricorso introduttivo. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda.
La Corte d’appello di Torino confermava la decisione, escludendo che la Cassa fosse legittimata da alcuna norma di legge ad applicare il contributo, ritenendo necessaria la copertura dell’art. 23 Cost., escludendo la prescrizione della pretesa e fissando nella data dei singoli prelievi la decorrenza degli interessi. La Cassa proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria; l’iscritto restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso sotto tutti i profili. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte richiama il costante orientamento di legittimità — da Cass. n. 25212/2009 fino alle pronunce del 2024 — e ne ribadisce i passaggi fondanti. L’autonomia regolamentare della Cassa resta confinata entro i limiti dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995: essa non copre alcun provvedimento che, a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento pensionistico, introduca una trattenuta sui trattamenti già quantificati e attribuiti.
Il collegio richiama la Corte cost. sentenza n. 173/2016, che ha qualificato il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., con conseguente riserva di legge. Né vale il richiamo alla novella dell’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006: anche nel testo novellato, l’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire il contributo, perché incompatibile con il sistema del pro rata. La norma di interpretazione autentica del 2013, infine, presuppone che l’atto dell’ente sia diretto all’equilibrio finanziario di lungo periodo, connotato che difetta a un prelievo provvisorio e limitato nel tempo.
Il secondo motivo, relativo all’applicabilità del contributo almeno al biennio 2012-2013, è inammissibile: l’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 presuppone l’inerzia dell’ente nell’intervenire ex ante sul rapporto tra entrate e spese, ipotesi non equiparabile a quella in cui gli interventi siano stati realizzati mediante delibere poi dichiarate illegittime.
Il terzo motivo è respinto: la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, sicché, quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. Il richiamo all’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 non è pertinente, riguardando la riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.
Il quarto motivo è parimenti inammissibile: al pensionato competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, fino all’effettivo pagamento, poiché i crediti previdenziali hanno natura unitaria e gli accessori ne costituiscono componente essenziale. All’inammissibilità non segue condanna alle spese, essendo l’iscritto rimasto intimato. La Corte applica invece l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. e condanna la ricorrente a versare € 2.500 in favore della Cassa delle Ammende, con gli ulteriori effetti in materia di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.