Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10059 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione, di omesso esame circa un fatto decisivo o di omessa pronuncia, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo allorquando risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, e non ricorre quando, pur mancando una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa della parte ne comporti il rigetto. Il giudice del merito non è tenuto a esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., l’esposizione concisa degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, con la conseguenza che devono ritenersi disattesi per implicito tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un’Agenzia fiscale con la qualifica di funzionario, in servizio presso l’ufficio legale di una direzione provinciale, ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per quindici giorni con trattamento retributivo ridotto. La sanzione era stata irrogata perché, in qualità di rappresentante di una società in accomandita semplice e in forza di procure speciali, aveva ceduto pro solvendo crediti della società stessa, per un valore complessivo rilevante, nei confronti di due strutture sanitarie pubbliche.
Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione, escludendo la violazione del principio di immodificabilità in peius della contestazione e ravvisando il contrasto dell’attività svolta con l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2320, primo comma, cod. civ. e dell’art. 1362 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso l’attività di amministrazione della società, riservata al socio accomandatario, con la possibilità di trattare l’attività verso l’esterno mediante procura speciale conferita all’accomandante. Il ricorrente richiamava i principi di legittimità secondo cui il carattere di specialità della procura deve essere rapportato alla predeterminazione degli atti conferiti, e l’accomandante che eserciti poteri illimitati merita lo stesso trattamento dell’accomandatario.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, sollecitava in realtà un giudizio di merito attraverso la rilettura delle procure. È consolidato l’orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che miri a una rivalutazione dei fatti storici, così da trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito.
Il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, degli artt. 112 e 420 cod. proc. civ. e dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla contestazione disciplinare e all’art. 2697 cod. civ.
Anche tale censura è stata giudicata inammissibile. La sentenza impugnata si fonda sul fatto che, attraverso il formale conferimento di procure dai contenuti ampi e dai limiti non definiti, il ricorrente da accomandante era divenuto di fatto un accomandatario occulto. Il motivo di appello sul quale si lamentava l’omessa pronuncia non aveva quindi carattere decisivo. La Corte ha ribadito che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e che il giudice del merito non è tenuto a esaminare ogni singola allegazione.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’obbligo, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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