Il principio del pro-rata non opera quando il diritto a pensione nasce da un nuovo regime (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1269 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del pro-rata di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso. In tal caso l’intera disciplina del trattamento pensionistico è attratta all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto. L’esclusione dell’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia anticipata non viola l’art. 38, comma 2, Cost., poiché il diritto non è assoluto ma va bilanciato con l’esigenza di contenimento della spesa previdenziale, ed è frutto di una scelta consapevole dell’assicurato, controbilanciata dalla possibilità di continuare l’attività e di fruire dei supplementi di pensione.
Il Fatto
Un professionista iscritto a Inarcassa chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia unificata con applicazione dell’integrazione al minimo, previa disapplicazione del Regolamento Generale di Previdenza del 2012 che escludeva tale integrazione per la pensione anticipata a 63 anni. Il professionista era andato in pensione dall’1.8.2020, beneficiando dell’anticipo pensionistico introdotto dal Regolamento del 2012, pur non avendo ancora maturato il requisito anagrafico di 65 anni.
La Corte d’appello di L’Aquila accoglieva la domanda, ritenendo illegittima la norma regolamentare per violazione del principio del pro-rata. La Cassa ricorreva per cassazione deducendo la violazione delle norme che impongono l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti previdenziali e negando la violazione del principio del pro-rata, che attiene al calcolo e non alla maturazione del diritto.
La Motivazione della Corte
La Corte ribadisce che il principio del pro-rata, di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, non è un principio che incide sempre su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, ma attiene specificamente al meccanismo di calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo. Richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 34273 del 2024, la Corte afferma che il principio non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso.
Nel caso di specie, il diritto alla pensione unificata è sorto solo con il Regolamento del 2012 che ha introdotto la possibilità di optare per il pensionamento a 63 anni. L’assicurato non aveva il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia secondo il precedente Statuto, né ha optato per la pensione di anzianità. Ha scelto il nuovo regime, al quale è attratta l’intera disciplina: la riduzione della quota retributiva e l’esclusione dell’integrazione al minimo. Il pro-rata è già salvaguardato dall’art. 20.2 del Regolamento, che prevede il calcolo misto retributivo-contributivo delle due quote di pensione.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2, Cost., la Corte osserva che il diritto all’integrazione al minimo non è assoluto ma va bilanciato con l’interesse al contenimento della spesa previdenziale. Tale bilanciamento è stato attuato senza sproporzione, considerando che l’esclusione è una scelta consapevole dell’assicurato che opta per l’anticipo, ed è controbilanciata dalla possibilità di continuare l’attività e di fruire dei supplementi quinquennali di pensione. Né la norma regolamentare può ritenersi contraria all’art. 7 della legge n. 544/1988, poiché la comparazione con il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non è praticabile per un istituto, come la pensione anticipata a 63 anni, inesistente nel sistema dell’AGO.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.