Accollo interno ed esterno: la volontà delle parti si ricostruisce dal comportamento successivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 2850 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accollo, quando la convenzione non contenga una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato, o comunque espressamente limitativa dell’efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se ricorra un accollo interno o un accollo esterno cumulativo il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, volto ad aprire il loro accordo all’adesione dei terzi creditori dell’accollato. La mancanza nella convenzione di una clausola attributiva della facoltà di adesione ai terzi, la mancata notifica dell’accollo con richiesta di adesione, ovvero la mancata indicazione dei nominativi dei creditori e dell’importo dei crediti non sono elementi di per sé decisivi per escludere l’accollo esterno.
Il Fatto
Un avvocato chiedeva alla Corte d’Appello la condanna di due soggetti al pagamento dei propri onorari professionali, maturati per l’attività difensiva svolta in favore di un cliente e della sua erede testamentaria. La richiesta si fondava su un atto di conciliazione giudiziale transattiva concluso tra l’erede e i convenuti, con il quale questi ultimi si erano accollati tutti i debiti relativi alle spese dei giudizi promossi.
La Corte d’Appello rigettava la domanda, qualificando la fattispecie come accollo interno improduttivo di effetti nei confronti del creditore. Avverso tale decisione il professionista proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della volontà negoziale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, relativi alla violazione dei criteri interpretativi degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. e all’omesso esame del comportamento successivo delle parti. La Corte ha censurato la sentenza impugnata per aver isolato alcune clausole dal contesto dell’atto, senza considerare l’intero periodo e la comune intenzione delle parti.
La Corte ha precisato che non esiste una presunzione a favore della qualificazione della convenzione come accollo esterno per la sola assenza di una clausola espressa di esclusione degli effetti verso i terzi. Tuttavia, la mancanza di elementi quali la clausola di adesione, la notifica con richiesta di adesione o l’indicazione nominativa dei creditori non è indispensabile per configurare l’accollo esterno. Il discrimine decisivo resta l’adesione del terzo creditore, che deve però ricollegarsi ad una volontà negoziale delle parti, espressa o per comportamento concludente, di aprire la convenzione all’adesione dei terzi.
La Corte ha quindi valorizzato le comunicazioni intervenute dopo la stipula, con le quali l’accollata e uno degli accollanti avevano invitato il creditore a rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento, nonché l’adesione manifestata dal professionista. Tali elementi, ignorati dal giudice di merito, erano potenzialmente decisivi per qualificare la convenzione come accollo esterno cumulativo. Assorbiti il quarto ed il quinto motivo, l’ordinanza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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