Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate: prelievo riservato al legislatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16680 del 22.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati, pur dovendo assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, non possono adottare con delibera un contributo di solidarietà su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Tale prelievo, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione della pensione, è incompatibile con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., la cui previsione è riservata al legislatore. L’inerzia che legittima il contributo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 non è equiparabile all’adozione di un regolamento poi dichiarato illegittimo: non si configura alcuna inattività dell’ente quando le misure siano state effettivamente adottate. Al pensionato spettano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, sino all’effettivo pagamento.

Il Fatto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti aveva applicato, con proprie delibere, un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un iscritto. Il Tribunale di Ravenna ne aveva dichiarato l’illegittimità e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 225/2022, aveva respinto il gravame dell’ente.

La Cassa ricorre quindi in Cassazione con quattro motivi: violazione delle norme sul contributo di solidarietà, applicabilità in via subordinata del contributo statale dell’1% per il biennio 2012-2013 e contestazione della decorrenza degli interessi. Il resistente si oppone con controricorso, chiedendo la conferma della decisione di merito.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e sono dichiarati manifestamente infondati. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti propri, un prelievo su una pensione già determinata: l’atto non incide sui criteri di calcolo del trattamento, ma sottrae una quota di prestazione, violando il pro rata.

Il contributo viene così qualificato come prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., la cui introduzione compete solo al legislatore. La Corte richiama Cass. n. 603/2019 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016, che aveva qualificato come prelievo patrimoniale imposto per legge l’analogo contributo disposto dalla legge n. 147/2013, proprio in ragione della riserva di legge.

L’orientamento, iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con numerose pronunce successive, è ritenuto consolidato. La sentenza d’appello vi si è conformata con motivazione completa, coprendo tutti i profili di censura, senza omettere pronuncia sulle questioni devolute.

Il terzo motivo, sull’applicabilità del contributo dell’1% per il biennio 2012-2013, è rigettato. La Corte osserva che l’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 ancora il prelievo a due presupposti alternativi: la mancata adozione di misure entro il 30 settembre 2012, oppure il parere negativo dei Ministeri vigilanti. Il dato letterale non consente di equiparare all’inerzia l’ipotesi in cui le misure siano state adottate ma poi dichiarate illegittime in via giudiziale. Nella specie la Cassa ha introdotto con regolamento il contributo, escludendo essa stessa ogni inattività.

Infine è rigettato il motivo sulla decorrenza degli interessi. Richiamando Cass. n. 36560/2022, la Corte ribadisce che i crediti previdenziali hanno natura unitaria: gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, fino all’effettivo pagamento, calcolati sul capitale rivalutato.

Il ricorso è respinto con condanna alle spese. Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta non accettata, si applica l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con condanna a somma equitativamente determinata in favore del resistente e della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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