Applicazione del CCNL indicato nella lex specialis di gara alle cooperative sociali negli appalti pubblici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17749 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola dei bandi di gara che impone all’aggiudicatario l’applicazione di uno specifico contratto collettivo nazionale di settore non viola gli artt. 39 e 41 Cost., poiché non estende erga omnes l’efficacia del contratto collettivo ma costituisce una condizione dell’offerta che l’operatore economico è libero di accettare. La deroga ai minimi retributivi garantiti per le cooperative sociali è ammessa solo nei limiti delle specifiche previsioni legislative e contrattuali riferite al personale svantaggiato. La responsabilità solidale del committente privato ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 opera negli appalti pubblici e ha natura di garanzia legale, sicché l’azione di regresso del committente verso i componenti del RTI presuppone che questi siano coobbligati, non potendo configurarsi sulla sola base della partecipazione al raggruppamento in assenza di domanda del lavoratore.

Il Fatto

Un lavoratore, assunto da una cooperativa sociale con mansioni di conducente per la raccolta rifiuti in appalti pubblici, chiedeva l’applicazione del trattamento economico previsto dal CCNL Servizi Ambientali indicato nei documenti di gara, anziché del CCNL Cooperative Sociali applicato dalla datrice. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando in solido la cooperativa e la committente; la Corte d’Appello, rettificando la denominazione del CCNL, confermava la condanna.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione affronta preliminarmente la questione della legittimità costituzionale dell’obbligo di applicare il trattamento del CCNL indicato nella lex specialis di gara. Richiamando il proprio orientamento, afferma che la previsione dei bandi risponde all’esigenza di evitare concorrenza sleale e garantire parità di trattamento, senza integrare una violazione della libertà sindacale, poiché l’operatore resta libero di partecipare o meno alla gara. Inoltre, la clausola non lede la libertà di iniziativa economica, dovendo quest’ultima svolgersi nel rispetto dell’utilità sociale.

Quanto alla natura di cooperativa sociale della datrice, la Corte precisa che la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica non giustifica una deroga generalizzata ai minimi di trattamento. Il contemperamento tra finalità di inclusione e garanzie retributive è attuato dalle specifiche disposizioni legislative e contrattuali che riservano deroghe limitate al solo personale svantaggiato, nel quale non rientrava il lavoratore ricorrente.

La Corte dichiara inammissibili i motivi che censurano l’interpretazione dei documenti di gara e la sovrapponibilità tra i CCNL, trattandosi di accertamenti fattuali non sindacabili in sede di legittimità, e conferma il principio per cui la prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto a tempo indeterminato decorre dalla sua cessazione.

In merito al ricorso incidentale della committente, la Corte esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che il lavoratore aveva invocato entrambi i contratti collettivi. Rigetta altresì la censura sulla responsabilità solidale, ribadendo che l’esenzione per le pubbliche amministrazioni non si estende ai committenti privati e che l’azione di regresso verso le società del RTI presuppone un vincolo di coobbligazione o un autonomo rapporto giuridico, non desumibile dalla mera partecipazione al raggruppamento. Infine, ritiene corretta la condanna alle spese, essendo la committente rimasta sostanzialmente soccombente rispetto all’esito finale della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *