Riconvenzionale inammissibile e natura duplice del fatto: eccezione valida (Cass. civ. Sez. Lav n. 14068 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo del lavoro, la domanda riconvenzionale formulata con la memoria ex art. 416 c.p.c. senza la richiesta, ex art. 418 c.p.c., di spostamento dell’udienza di discussione, è inammissibile. Tale inammissibilità non preclude tuttavia al giudice la valutazione del fatto integrativo della stessa, ove questo assuma valore di eccezione in senso proprio, quale fatto impeditivo, estintivo o modificativo del fatto costitutivo della pretesa dell’attore. Ciò è espressione della natura duplice del fatto, che può rilevare come eccezione rispetto alla fattispecie costitutiva di un diritto e, al contempo, come fattispecie costitutiva di un diverso diritto. La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale dipende non dal titolo posto a base della difesa, ma dall’oggetto, ossia dal risultato processuale conseguito, limitato nel caso dell’eccezione al rigetto della domanda principale. L’accertamento della sussistenza di una contestazione o di una non contestazione è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità.
Il Fatto
La lavoratrice impugnava il licenziamento che assumeva esserle stato intimato oralmente per mancato superamento del periodo di prova, in assenza di un valido patto di prova. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma, la rigettava. Il giudice di seconde cure accoglieva il motivo di gravame della società, la quale lamentava che il primo giudice non avesse considerato i fatti posti a base della sua domanda riconvenzionale di annullamento del contratto per dolo, dichiarata inammissibile per vizi processuali. La Corte territoriale ravvisava in detti fatti, non contestati dalla lavoratrice, altrettanti fatti estintivi dell’obbligazione risarcitoria, idonei a paralizzare l’accoglimento della domanda attorea.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, con il primo motivo di ricorso, è stata chiamata a verificare se il giudice d’appello avesse erroneamente attribuito rilevanza a fatti posti a sostegno di una domanda riconvenzionale inammissibile. I giudici di legittimità ribadiscono il principio secondo cui la domanda riconvenzionale nel rito del lavoro, proposta senza la richiesta di spostamento dell’udienza, è inammissibile, ma ciò non impedisce al giudice di valutare il fatto che, oltre a fondare la domanda, assuma il valore di eccezione. La Suprema Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11679/2014; Cass. n. 6318/2019; Cass. n. 31010/2023) per sostenere la natura duplice del fatto, che può essere al contempo fatto costitutivo di un diritto e fatto estintivo o modificativo del diritto fatto valere dall’attore.
La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dalla qualificazione operata dalla parte, ma dal risultato processuale che la parte intende ottenere. Nel caso dell’eccezione, l’effetto è limitato al rigetto della domanda principale, senza che vi sia la necessità di una pronuncia su una diversa domanda. Nella specie, la Corte d’Appello non si è pronunciata sulle richieste della riconvenzionale, ma ha solo rilevato l’eccezione, rigettando la pretesa della lavoratrice.
Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver il giudice ritenuto non contestati i fatti allegati dalla società, è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che l’apprezzamento circa l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione. La ricorrente, inoltre, non aveva specificato i contenuti degli atti processuali da cui desumere l’avvenuta contestazione, né la società aveva l’onere di proporre una domanda riconvenzionale per far valere i fatti estintivi del diritto azionato, essendo sufficiente l’eccezione.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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