Esenzione da revocatoria per pagamenti di retribuzioni anche dopo la cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. 1 n. 12710 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’azione revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, è volta a tutelare direttamente il diritto alla retribuzione, quale valore costituzionalmente rilevante ex artt. 1, 35 e 36 Cost., e solo in via indiretta e mediata la continuità aziendale. Detta esenzione non è subordinata a specifiche tempistiche o modalità del pagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindi avvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La regola generale resta quella della revocabilità degli atti compiuti nel periodo sospetto, con interpretazione restrittiva delle ipotesi di esenzione, ciascuna giustificata dalla propria specifica ratio.
Il Fatto
Il fallimento di un’associazione proponeva azione revocatoria ex art. 67 l. fall. avverso il pagamento di circa 25.000 euro, eseguito nel 2017 da un istituto di credito, quale tesoriere di un assessorato regionale, in favore di un ex dipendente. Il versamento era avvenuto in forza di un’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, all’esito di una procedura promossa dal lavoratore per il soddisfacimento di crediti di lavoro maturati tra il 2011 e il 2013. Il tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia del pagamento. La corte d’appello, in riforma, rigettava invece la domanda revocatoria, ritenendo applicabile l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall., senza che rilevasse il distacco temporale tra la prestazione e il pagamento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della curatela, esamina il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. La curatela sosteneva che l’esenzione presupponesse un requisito di contestualità tra prestazione lavorativa e pagamento, funzionale a garantire la continuità aziendale. La Corte, nel confermare l’interpretazione della corte territoriale, valorizza il dato letterale della norma, che tutela i “pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro” senza richiedere alcun profilo temporale. La finalità sociale di tutela del lavoro, che trova fondamento nell’art. 36 Cost., è ritenuta dirimente: essa prescinde dal momento in cui la retribuzione viene materialmente corrisposta.
La Corte evidenzia come, quando il legislatore ha voluto introdurre limiti temporali alle esenzioni, lo ha fatto espressamente, come per la lett. a) dell’art. 67, comma 3, l. fall., che circoscrive l’esenzione ai pagamenti “nei termini d’uso”. L’assenza di tale specificazione nella lett. f) conferma la volontà di non subordinare la tutela del credito retributivo a tempistiche determinate. Ne consegue l’irrilevanza del momento del pagamento, che può intervenire anche a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto, come nel caso di specie in cui il versamento era avvenuto in sede esecutiva.
Quanto alla ratio, la Corte osserva che le esenzioni di cui alle lett. a) e b) mirano a preservare la continuità aziendale, mentre quelle di cui alle lett. d), e) e g) favoriscono il risanamento dell’impresa. Le esenzioni di cui alle lett. c) e f) tutelano invece interessi primari e ontologicamente diversi, come il diritto all’abitazione e il diritto alla retribuzione. La tutela del lavoro, in ogni sua forma, costituisce la finalità diretta e principale dell’esenzione, mentre la conservazione dell’attività d’impresa rappresenta un effetto solo indiretto ed eventuale.
La Corte rigetta altresì l’eccezione di carenza di interesse della curatela, rilevando che il pagamento di un credito assistito da privilegio non esclude l’idoneità lesiva della par condicio creditorum, potendo solo in sede di riparto verificarsi l’eventuale pregiudizio per gli altri creditori. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con attribuzione del contributo unificato. Il ricorso è integralmente rigettato.
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Nota della Redazione
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