Risarcimento del danno da mancata stabilizzazione e retribuzioni deteriori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18726 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il principio affermato con riferimento all’ipotesi di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica non si attaglia alla diversa fattispecie in cui il lavoratore abbia svolto attività lavorativa continuativa, ma sia stato retribuito con un sussidio anziché con la retribuzione pattuita. In tal caso, il danno da mancata assunzione non si limita ai c.d. costi secondari, ma può consistere anche nella perdita di retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito ove assunto, ovvero nella sua occupazione a condizioni economiche deteriori rispetto a quelle che si sarebbero avute in caso di tempestivo adempimento dell’obbligo di immissione in ruolo. Il pregiudizio patrimoniale così identificato è risarcibile a seguito dell’accertata illegittima condotta dell’amministrazione, salva la rilevanza dell’aliunde perceptum.

Il Fatto

Il lavoratore, impiegato quale LSU presso un Comune, aveva partecipato a una procedura selettiva per la stabilizzazione di quattro lavoratori, da attuarsi mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato. Lamentava l’illegittima esclusione da una delle graduatorie e il collocamento in posizione non utile nell’altra, chiedendo l’accertamento del diritto alla stabilizzazione e il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando l’amministrazione al risarcimento del danno nella misura della differenza tra quanto percepito quale LSU e quanto il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato stabilizzato. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva rigettato la domanda risarcitoria, applicando in via analogica il principio relativo alla tardiva stipula del contratto di lavoro subordinato, che esclude il diritto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di mancato impiego.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo alla motivazione meramente apparente, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto la motivazione della sentenza impugnata è sussistente e congrua, non ricorrendo l’ipotesi del c.d. minimo costituzionale.

Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha osservato che il principio di diritto applicato in via analogica dalla Corte distrettuale, riguardante l’ipotesi di tardiva assunzione in assenza di attività lavorativa intermedia (con conseguente difetto di sinallagma lavoro-retribuzione), non si attaglia alla fattispecie concreta. Nel caso di specie, si verte nella diversa ipotesi di attività lavorativa continuativa, ma con pagamento del lavoratore tramite sussidio anziché con la retribuzione pattuita.

La Corte ha richiamato il principio generale per cui chi agisce lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno e la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte. Il danno, dal punto di vista economico, consiste non solo in eventuali costi secondari, ma anche nel fatto che l’interessato è rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo, perdendo retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto, oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute in caso di tempestivo adempimento.

Nel caso di specie, risulta una retribuzione a condizioni deteriori fino alla pronuncia giudiziale, che integra un pregiudizio patrimoniale per il lavoratore, risarcibile a seguito dell’accertata illegittima condotta dell’amministrazione, salva la rilevanza ai fini dell’aliunde perceptum. La Corte ha quindi accolto il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio per la quantificazione del danno secondo i principi enunciati.

Nota della Redazione

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