Contributo di solidarietà e prescrizione del rimborso al professionista (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10970 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà applicato sulla pensione di vecchiaia del professionista iscritto alla Cassa di previdenza è illegittimo, per violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come modificato e autenticamente interpretato, e dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011. Il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute non ha carattere periodico: l’accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che non trova applicazione la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma l’ordinario termine decennale, che decorre dalle date dei singoli pagamenti. Gli accessori maturano dalla data di ciascuna trattenuta e non dalla domanda giudiziale. È inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che riproponga censure già disattese dalla giurisprudenza consolidata; la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. è dovuta anche in assenza di attività difensiva degli intimati.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 15.01.2024, aveva confermato la pronuncia di primo grado che condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire al professionista iscritto le ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’illegittimità del contributo, la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione e la decorrenza degli accessori dalla domanda giudiziale. Il professionista è rimasto intimato. Formulata la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente ha insistito per la decisione, depositando memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i primi due motivi, con i quali la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 e degli artt. 3, 23 e 38 Cost., lamentando che il giudice di merito abbia ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà. Il Collegio rileva che si tratta di doglianze già ritenute infondate dalla costante giurisprudenza di legittimità, richiamando Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024.

Con il terzo motivo la ricorrente censura la scelta del termine di prescrizione, sostenendo quello quinquennale in luogo del decennale. La Corte osserva che, per principio generale, il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico: l’accipiens deve restituire le somme in unica soluzione e non a rate. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e l’operatività dell’ordinario termine decennale, che decorre dalle date dei singoli pagamenti. Il Collegio richiama Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023 e Cass. n. 3083 del 2023.

Quanto al quarto motivo, relativo alla decorrenza degli accessori, la Corte ne rileva la manifesta infondatezza, già scrutinata da Cass. nn. 24255 e 24528 del 2024. Nemmeno la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha prospettato argomenti idonei a rimeditare l’indirizzo univoco della giurisprudenza.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte ravvisa inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., poiché costituisce abuso del processo chiedere la decisione senza addurre nuovi argomenti: la condanna ha funzione deterrente e sanzionatoria e va pronunciata anche se nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva (Cass. Sez. Un. nn. 28540 e 36069 del 2023, n. 27195 del 2023). La ricorrente è condannata a versare euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende, con i presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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