Delega di firma dell’avviso di accertamento e doppia conforme in tema di redditometro (Cass. civ. Sez. 5 n. 4719 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 costituisce una delega di firma e non di funzioni. Ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato né la durata della delega, potendo essere attuata mediante ordini di servizio che individuino il funzionario legittimato alla firma attraverso la qualifica rivestita, idonea a consentire la verifica ex post del potere del sottoscrittore. Tale delega non è soggetta alla disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001. È, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. avverso la sentenza d’appello che, in ipotesi di doppia conforme, risulti fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado, ove il ricorrente non alleghi e dimostri che le pronunce si fondano su ragioni diverse.
Il Fatto
Il contribuente impugnava due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiore IRPEF e addizionali per gli anni 2006 e 2007, applicando lo strumento accertativo del redditometro. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava i ricorsi riuniti e la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, rigettando l’appello.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte di un funzionario delegato dal dirigente. Richiamando il consolidato orientamento espresso da Cass. n. 27798/2025, Cass. n. 21972/2024, Cass. n. 4366/2024 e Cass. n. 8814/2019, la Corte ha ribadito che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma, realizzando un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna: l’atto firmato dal delegato resta imputabile all’organo delegante. Ne deriva che l’attuazione della delega può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dal funzionario per consentire la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. Nel caso di specie, gli atti risultavano firmati dal funzionario “Capo Area persone fisiche ed enti non commerciali”, appartenente alla terza area funzionale del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Centrali.
Quanto al terzo e quarto motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità. Pur essendo il terzo motivo rubricato come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la contestazione attingeva al vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui al n. 5 della stessa disposizione, concernendo circostanze fattuali asseritamente non valutate dal giudice d’appello, quali il contratto di leasing per l’acquisto del veicolo, il suo utilizzo imprenditoriale e la disponibilità di altro veicolo in capo alla figlia.
La Corte ha richiamato il principio per cui, in presenza di doppia conforme, la sentenza d’appello non è censurabile con il mezzo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Nel giudizio in esame ricorreva la doppia conforme sfavorevole al contribuente, senza che questi avesse allegato e dimostrato che le pronunce di primo e secondo grado si fondassero su ragioni diverse inerenti a fatti diversi, sicché operava la preclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e all’art. 360, comma 4, c.p.c.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, senza pronuncia sulle spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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