Opposizione tardiva ma tempestiva per interesse sorto dopo la revoca del decreto di liquidazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 6334 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice, anche a verbale e in assenza di istanza dell’ausiliario, determina il compenso del consulente tecnico d’ufficio costituisce decreto di liquidazione di natura giurisdizionale, non revocabile dal giudice che lo ha emesso. L’unico strumento per contestarlo è l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, che richiama il rito di cui all’art. 15 d.lgs. n. 150/2011. La domanda di declaratoria di inesistenza/nullità del decreto originario, proposta dalla parte nel giudizio di opposizione avverso il decreto di revoca, è tempestiva quando l’interesse ad impugnare sorge solo in conseguenza della revoca stessa e della sua contestazione ad opera di altra parte.
Il Fatto
Una consulente tecnica d’ufficiale, nominata in una controversia civile, vedeva il giudice, all’udienza dell’8 marzo 2017, dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione e liquidare il suo compenso in misura corrispondente all’acconto già versato. Su sollecito della stessa ausiliaria, il tribunale revocava con decreto del 3 aprile 2017 tale liquidazione e ne disponeva una nuova di importo maggiore, ponendo il pagamento a carico delle parti in via solidale.
Una delle parti proponeva opposizione avverso il decreto di revoca; la consulente si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità del primo decreto e la rideterminazione del compenso. Il tribunale accoglieva l’opposizione, annullando il decreto di revoca per irritualità, e dichiarava invece inammissibile, perché tardiva, la domanda della consulente avverso la liquidazione dell’8 marzo 2017. Avverso tale decisione la consulente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione qualifica il provvedimento dell’8 marzo 2017 come decreto di liquidazione del compenso al CTU, pur essendo contenuto nel verbale di conciliazione e pur in assenza di una formale istanza dell’ausiliaria. Il decreto di liquidazione non soggiace a vincoli di forma e la sua adozione d’ufficio, ove non consentita, costituisce un vizio da far valere in sede di impugnazione, senza incidere sulla qualificazione giuridica dell’atto.
Il successivo decreto del 3 aprile 2017, che ha revocato la prima liquidazione, è irrituale: il provvedimento di liquidazione ha natura giurisdizionale, non è revocabile ed è soggetto unicamente al regime impugnatorio di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Inoltre, alla data della revoca il giudizio era già definito e il tribunale aveva esaurito il proprio potere di pronuncia.
La Corte affronta quindi il nodo centrale: la domanda di declaratoria di inesistenza/nullità del decreto dell’8 marzo 2017 e di rideterminazione del compenso, proposta dalla consulente nel giudizio di opposizione avverso il decreto di revoca, va qualificata alla stregua di una opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La qualificazione giuridica delle domande è operazione compiuta dal giudice di merito con motivazione congruente e non è censurabile per violazione di legge per il solo fatto che la parte neghi la natura di decreto di liquidazione del provvedimento contestato.
Quanto alla tempestività, la Corte osserva che l’interesse della consulente ad impugnare il decreto dell’8 marzo 2017 è sorto solo a seguito della proposizione dell’opposizione da parte dell’altra parte avverso il decreto di revoca, dal cui esito dipendeva la reviviscenza della prima liquidazione. La notificazione dell’opposizione non determina la conoscenza legale del decreto originario, essendo quest’ultimo non oggetto dell’impugnazione; la conoscenza si acquisisce solo con la costituzione in giudizio e l’accesso agli atti. L’opposizione proposta è pertanto tempestiva.
Il provvedimento impugnato è quindi cassato con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, perché esamini nel merito l’opposizione avverso la liquidazione dell’8 marzo 2017.
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Nota della Redazione
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