Il requisito della forma scritta nei contratti della PA non richiede un unico documento contestuale (Cass. civ. Sez. 1 n. 13018 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della forma scritta ad substantiam dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione non richiede necessariamente la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti. Il vincolo contrattuale può formarsi mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate anche separatamente, che per l’amministrazione possono assumere la forma dell’atto amministrativo. Il requisito è integrato quando la delibera di conferimento dell’incarico contenga al suo interno l’atto di obbligo reciproco, sottoscritto sia dal professionista sia dal legale rappresentante dell’ente, con individuazione dell’oggetto della prestazione e del compenso. L’art. 191 TUEL non trova applicazione nei confronti della Regione, non essendo questa un ente locale, e la relativa eccezione di difetto di copertura finanziaria è comunque superata quando l’atto individui gli stanziamenti specifici cui imputare la spesa.
Il Fatto
Un professionista aveva richiesto alla Regione Campania il pagamento del corrispettivo per la direzione dei lavori svolti presso un ospedale di Napoli, in forza di un incarico conferito dalla Usl, della quale la Regione era succeduta ex lege. La Regione aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la mancanza di prova dell’espletamento della prestazione e la carenza di forma scritta del contratto.
Il tribunale aveva rigettato l’opposizione, ma la Corte d’appello di Napoli, accogliendo il gravame, aveva ritenuto pregiudicata la garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, valorizzando anche il difetto di copertura finanziaria dell’incarico ai sensi dell’art. 191 TUEL. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha affrontato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, riguardanti rispettivamente il travisamento della prova documentale e l’omesso esame di un fatto decisivo, ritenendoli fondati. Ha richiamato il principio per cui la validità dei contratti della pubblica amministrazione non postula la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, anche se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo, come nel caso di una convenzione sottoscritta dai professionisti proponenti e allegata alla delibera di conferimento dell’incarico.
La Corte ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite n. 9775 del 2022, secondo cui l’art. 17 del r.d. n. 2440/1923 contempla ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumere la forma dell’atto amministrativo.
Nel caso di specie, dalla trascrizione del contenuto della delibera del Comitato di Gestione della Usl, emergeva che l’atto denominato “atto di obbligo reciproco”, allegato alla delibera e da essa richiamato, era stato sottoscritto sia dal professionista sia dal legale rappresentante dell’ente. Tale atto individuava l’oggetto dell’incarico, il compenso secondo le tariffe professionali e le fonti di finanziamento, sicché non poteva dubitarsi del rispetto della forma scritta ad substantiam.
La Corte ha ritenuto fondato anche il quarto motivo, osservando che l’art. 191 TUEL riguarda esclusivamente gli enti locali e non la Regione. Ha inoltre rilevato che risultavano espressamente individuati gli stanziamenti per la copertura della spesa e che la disciplina speciale sull’impegno contabile, introdotta con l’art. 23 del decreto-legge n. 66/1989, era successiva alla stipulazione del contratto. Il primo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato dichiarato assorbito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.