Improcedibile il ricorso se manca il deposito della notifica a mezzo PEC (Cass. civ. Sez. III n. 1943 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale che impegna la parte a depositare, nel termine dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica ovvero, in caso di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, il messaggio con i relativi allegati in formato .eml o .msg. Il mancato assolvimento di tale onere rende il ricorso improcedibile, senza che rilevi la mancata contestazione delle controricorrenti. Il difetto di procedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanato dal deposito tardivo del messaggio intervenuto con la memoria illustrativa.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui la società di leasing aveva chiesto la riconsegna dei beni oggetto di quattro contratti e il pagamento dei canoni, eccependo la nullità dei contratti e l’usurarietà degli interessi. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello respingeva il gravame, all’esito della costituzione della cessionaria del credito.

Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Depositata la proposta di definizione accelerata, la ricorrente chiedeva la decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso è improcedibile per una ragione preliminare, che assorbe ogni censura di merito. La ricorrente, pur dichiarando che la sentenza era stata notificata via p.e.c., aveva depositato solo il messaggio di spedizione, omettendo i messaggi di avvenuta accettazione e consegna della relata.

Richiamate le Sezioni Unite n. 21349 del 2022, la Corte ricorda che la dichiarazione di notificazione della sentenza attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impone il deposito della copia notificata nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ.. L’omissione non è recuperabile mediante la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.. In caso di notificazione a mezzo PEC, occorre allegare il duplicato in formato .eml o .msg, secondo l’art. 13 delle specifiche tecniche richiamate.

Il difetto di procedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione delle controricorrenti, perché presidia con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. La regola serve a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso.

La Corte esclude che il ricorso possa superare la sanzione mediante il deposito tardivo del messaggio di notifica allegato solo con la memoria illustrativa. Verifica inoltre l’inapplicabilità dell’eccezione elaborata in tema di pubblicazione della sentenza entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso: la sentenza era stata pubblicata il 18 aprile 2023 e il ricorso notificato il 10 luglio 2023. Il richiamo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 maggio 2024 conferma che la sanzione non costituisce eccessivo formalismo.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’applicazione della sanzione ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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