Contributo unificato e ricorsi cumulativi: censura di fatto inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 11300 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ai sensi dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis, che richiama l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto al rinvio generale dell’art. 1 del medesimo decreto. La doglianza che contesti la qualificazione del ricorso come cumulativo, investendo la ricostruzione del contenuto della domanda operata dal giudice di merito, si risolve in una censura di fatto ed è inammissibile. Parimenti inammissibile, per difetto di autosufficienza, è il motivo che assuma l’impugnazione degli atti presupposti senza riprodurre il ricorso introduttivo. Nel processo tributario la compensazione delle spese costituisce eccezione al criterio della soccombenza e richiede i presupposti di legge, non essendo sufficiente il mero richiamo a pronunce di segno diverso.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugna in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite del primo grado.
La vicenda riguarda l’invito alla regolarizzazione del contributo unificato dovuto per l’impugnazione di un sollecito di pagamento della TARI, relativo agli anni di imposta 2016-2017. Il giudice di secondo grado aveva respinto l’appello dell’Amministrazione sull’obbligo di versare il maggior contributo unificato, escludendo la configurabilità di un ricorso cumulativo e ravvisando una doppia tassazione nel calcolo che somma il valore dell’intimazione a quello degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il Ministero deduce la violazione dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il contributo unificato vada calcolato sul valore dei singoli atti impugnati.
La Corte riconosce la correttezza della premessa giuridica, ribadendo il principio consolidato secondo cui, nei ricorsi cumulativi, il contributo unificato si determina sulla somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato. Richiama l’ordinanza n. 16283 del 10.06.2021 e la giurisprudenza successiva, e osserva che la modifica dell’art. 14, comma 3-bis, intervenuta con la legge n. 147 del 2013, è priva di portata innovativa.
Tuttavia, la doglianza investe la ricostruzione del contenuto del ricorso operata dai giudici di merito. Il giudice di secondo grado aveva affermato che il contribuente, impugnando il solo sollecito di pagamento, aveva contestato la mancata notificazione degli atti prodromici e non la debenza del tributo, sì che il ricorso non rientrava nella casistica dei ricorsi cumulativi. Rispetto a tale ricostruzione, la censura si pone come contestazione della motivazione e difetta di autosufficienza, ex Sezioni Unite n. 8950 del 18.03.2022, essendo stati riportati solo brevi stralci del ricorso introduttivo.
Anche il secondo motivo, sulla compensazione delle spese, è inammissibile. Il giudice di secondo grado si è limitato ad applicare il criterio della soccombenza, escludendo ragioni legittimanti la compensazione. Rileva la Corte che la compensazione è eccezione al principio generale e postula il rispetto dei presupposti di legge. Il motivo non contesta realmente la violazione della regola della soccombenza, ma la mancata considerazione di pronunce di diverso segno, solo evocate e non dimostrate.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato, né sul doppio contributo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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