Controinteressato nel giudizio sul silenzio è il destinatario dell’ordine di demolizione (TAR Campania n. 358 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la regola che impone la notifica del ricorso ai controinteressati esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio integro, esteso a tutti i soggetti direttamente interessati dall’esito del ricorso. Tale onere opera anche nei giudizi non preordinati all’annullamento di un atto e, segnatamente, nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, dove è controinteressato il soggetto nei cui confronti il ricorrente ha inutilmente chiesto all’amministrazione di attivarsi per reprimere gli abusi edilizi denunciati, poiché dall’esercizio del potere sanzionatorio egli riceve un pregiudizio immediato. Ne segue l’inammissibilità del ricorso proposto senza la sua notifica, non potendosi disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. quando il ricorso non sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, ben potendo il giudice statuire a contraddittorio non integro ove il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’abitazione confinante con immobili di terzi, ha chiesto al Comune e alla Prefettura di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione adottate nel giugno 2024 per abusi realizzati a confine, rappresentando che l’inerzia dei proprietari provocava crolli e smottamenti con danni alla propria proprietà.
Non ricevendo riscontro, ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento ex art. 2, commi 9bis e 9quinquies, legge n. 241/1990 e art. 41 d.P.R. n. 380/2001, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e per carenza di interesse, contestando nel merito la persistenza degli abusi. Il ricorrente ha chiesto l’integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola generale del contraddittorio integro: l’onere di notifica ai controinteressati si applica a tutti i ricorsi, anche non preordinati all’annullamento di un atto, ove risulti configurabile l’esistenza di soggetti titolari di un interesse contrario a quello del ricorrente e potenzialmente pregiudicati dalla pronuncia invocata.
La qualità di controinteressato è riconosciuta a chi, nei giudizi di accertamento, riceve un pregiudizio immediato dalla pronuncia dichiarativa di un obbligo, e dunque anche al soggetto che, nel giudizio di impugnazione del silenzio-inadempimento, resta direttamente pregiudicato dalla dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Il Collegio richiama TAR Lazio Roma, II Stralcio, n. 314 del 2022 e TAR Lazio Roma, Sezione Seconda Bis, n. 21655 del 2024, che a sua volta cita Cons. St., Sez. II, n. 7194 del 2023.
Nel caso di specie l’identificazione dei controinteressati non presenta difficoltà: il beneficio che il terzo trae dall’illegittima inerzia non è un vantaggio di mero fatto, ma una posizione giuridica soggettiva differenziata, emergente dal fatto che su tali soggetti graverebbero le spese della demolizione.
Il Collegio esclude poi l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a.: il primo comma la consente quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, evenienza non verificatasi; il secondo comma consente di statuire a contraddittorio non integro quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, come richiamato da TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, n. 1326 del 2025. Il ricorso è pertanto inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della natura formale della decisione.
Nota della Redazione
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