La revoca di autorizzazione amovibile è illegittima se manca la comparazione tra interessi (TAR Puglia n. 1148 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole ai sensi dell’art. 21-quinques della l. n. 241/1990 richiede la sussistenza di una delle tre condizioni legittimanti (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile, nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, con esclusione per i provvedimenti di autorizzazione) e impone all’Amministrazione l’obbligo di effettuare e motivare una rigorosa comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto e l’interesse del privato al mantenimento degli effetti favorevoli. La carenza di un presupposto per il rilascio del titolo non integra le condizioni della revoca, ma può legittimare l’esercizio del diverso potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, anch’esso subordinato alla valutazione degli interessi in gioco. L’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di secondo grado non basta a fondare l’interesse all’annullamento quando il rapporto giuridico sia ormai esaurito; in tal caso la domanda caducatoria è improcedibile e le pretese risarcitorie vanno dimostrate nel loro presupposto costitutivo.
Il Fatto
La titolare di un locale nel centro storico di un Comune aveva ottenuto un’autorizzazione temporanea all’installazione di un dehors, valida fino al 31.12.2024. Il Comune, rilevata l’assenza del previo rilascio dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza ex art. 106, comma 2-bis, del d.lgs. n. 42/2004, aveva avviato il procedimento di revoca e, con provvedimento del 21.11.2024, aveva ritirato il titolo. La ricorrente, sospesa l’efficacia della revoca in sede cautelare, aveva impugnato l’atto deducendo violazione degli artt. 21-octies e 21-quinques della l. n. 241/1990 e carenza di istruttoria e motivazione, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato la tardività dei documenti depositati dall’Amministrazione e l’inammissibilità delle nuove censure proposte in memoria, in quanto formulate per la prima volta dopo il ricorso introduttivo. Nel merito, ha accertato l’illegittimità della revoca, ravvisando la fondatezza dei motivi incentrati sulla mancata comparazione degli interessi e sulla carenza motivazionale.
La Corte ha chiarito che l’esercizio del potere di revoca è ancorato alla sussistenza delle condizioni legittimanti previste dall’art. 21-quinques della l. n. 241/1990 e che, anche nell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione, l’atto deve dare conto della prevalenza dell’interesse pubblico su quello del privato che ha ricevuto un vantaggio dal provvedimento originario. Nel caso di specie, la motivazione della revoca si fondava esclusivamente sulla carenza dell’autorizzazione della Soprintendenza, senza alcun vaglio sull’interesse della ricorrente al mantenimento degli effetti del titolo, né sulla possibilità di soluzioni alternative meno gravose.
La carenza di un presupposto per il rilascio dell’autorizzazione, ha proseguito il Tribunale, non è riconducibile a nessuna delle fattispecie legittimanti la revoca (non essendo un interesse sopravvenuto, un mutamento di fatto non prevedibile o una nuova valutazione dell’interesse originario), ma avrebbe dovuto indurre il Comune a valutare l’esercizio del distinto potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, potere anch’esso condizionato alla motivazione sulla prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto rispetto a quello del destinatario.
Ciononostante, la domanda di annullamento della revoca è stata dichiarata improcedibile: l’autorizzazione aveva validità fino al 31.12.2024 e, anche considerando la proroga ex lege, la sua efficacia era comunque cessata al 31.12.2025, con conseguente esaurimento del rapporto giuridico. La misura cautelare aveva peraltro consentito alla ricorrente di mantenere la struttura per l’intera durata del giudizio, sicché nessun danno era derivato dalla mancata rimozione. Le domande di indennizzo e risarcimento sono state rigettate per carenza di prova, essendo il danno emergente prospettato come meramente eventuale e il lucro cessante privo del presupposto costitutivo della rimozione del dehors. Le spese sono state poste a carico delle Amministrazioni soccombenti.
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Nota della Redazione
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