Ottemperanza per titolo pecuniario: inammissibile senza notifica alla sede reale dell’ente (TAR Lombardia n. 3200 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su giudicato, trattandosi di rimedio alternativo all’esecuzione forzata. La notifica del titolo esecutivo di formazione giudiziale deve essere effettuata presso la sede legale dell’ente debitore, individuata attraverso il domicilio digitale primario risultante dal Registro delle PP.AA.; solo in mancanza di quest’ultimo è consentito utilizzare l’indirizzo estratto dal Registro IPA. La notifica presso un ufficio periferico o un indirizzo indicato in un mero comunicato organizzativo non fa decorrere il termine e rende inammissibile il ricorso in ottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale Ordinario in epigrafe, passata in giudicato, era stato riconosciuto ad alcuni docenti il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione (c.d. “carta docente”) con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme per ciascuna annualità. L’Amministrazione non aveva ottemperato alla pronuncia e i ricorrenti proponevano ricorso in ottemperanza, chiedendo l’accredito del bonus e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si costituiva con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Tale disposizione, che impone al creditore di attendere il termine prima di procedere ad esecuzione forzata o notifica di precetto, trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza quando la pretesa abbia natura pecuniaria, poiché questo costituisce strumento alternativo all’esecuzione forzata.
La notifica del titolo esecutivo, ha precisato la Sezione, deve avvenire presso la sede legale dell’ente debitore, individuata attraverso le regole sui domicili digitali. In particolare, l’individuazione dell’indirizzo va effettuata in via prioritaria consultando il Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, D.Lgs. n. 179/2012; solo quando l’amministrazione non vi abbia indicato il proprio indirizzo è consentito utilizzare il domicilio digitale presente sul Registro IPA, alle condizioni di cui all’art. 16-ter, comma 1-ter, D.Lgs. n. 179/2012.
Nella specie, la notifica era stata effettuata presso la PEC dell’Ufficio Scolastico Provinciale, soggetto che non è il debitore indicato nel titolo, essendo la condanna pronunciata a carico del Ministero centrale. Il Collegio ha inoltre escluso rilevanza alla notifica presso l’indirizzo della Direzione Generale per il personale scolastico, indicato in un comunicato ministeriale, ritenendolo un mero atto organizzativo privo di efficacia normativa, nonché alla notifica presso l’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali e non idonea a far decorrere il termine sostanziale.
La mancata notifica del titolo alla sede reale dell’ente ha comportato la mancata decorrenza del termine e la conseguente inammissibilità dell’azione. Le spese sono state compensate per la resistenza di mero stile dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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